Guida Generale degli Archivi di Stato Italiani
INTRODUZIONE 1. Finalità della Guida generale. 2. Cenni sulla evoluzione degli Archivi di Stato italiani, fino alla situazione
rispecchiata nella Guida. 3. Precedenti tentativi di descrizione generale del contenuto degli Archivi
di Stato. 4. Impostazione iniziale della Guida generale e svolgimento dei lavori. 5. La Guida generale come guida ai fondi. Partizioni e periodizzazioni. 6. Ordine dei fondi all'interno dei periodi storici. Diplomatici. 7. suddivisione della parte III delle voci. 8. Nome del fondo. 9. Consistenza. 10. Datazione. 11.Mezzi di corredo. 12. Notizie storiche e archivistiche premesse ai singoli fondi. 13. serie. 14. Bibliografia. 15. Notizie collocate in testa alle voci. 16. Toponimi. 17. Repertori e indici. 18. Qualche considerazione finale.
1. Finalità della Guida generale. L'esigenza alla quale ha inteso rispondere la Guida generale è stata
quella di offrire agli studiosi una prima informazione, il più possibile
completa e omogenea, del contenuto degli Archivi di Stato italiani. A
questa finalità principale se ne sono affiancate altre due: di denuncia
delle condizioni, tutt'altro che soddisfacenti, in cui versano gli Archivi
stessi, e di strumento per la auspicabile programmazione dei futuri lavori
d'archivio. Soltanto l'uso che della Guida faranno gli studiosi e
l'amministrazione archivistica potrà dimostrare se e in quale misura
questi obiettivi siano stati raggiunti. Presentando qui l'opera, noi
intendiamo soltanto agevolarne la consultazione, illustrandone i criteri di
fondo cui si è ispirata, ripercorrendo sinteticamente le tappe principali
della sua lunga e laboriosa gestazione, offrendo le indispensabili,
talvolta minute, chiavi di lettura. Tenteremo alla fine qualche considerazione generale sul lavoro svolto e
sul risultato ottenuto.
2. Cenni sulla evoluzione degli Archivi di Stato italiani, fino alla situazione
rispecchiata nella Guida. Appare evidente che la Guida deve confrontarsi con due realtà: l'una data dall'insieme delle domande che i ricercatori oggi pongono alle
fonti archivistiche; l'altra costituita dalle condizioni in cui si trovano i
massimi istituti preposti alla custodia e alla valorizzazione di quelle fonti,
appunto gli Archivi di Stato. Non è nostro compito parlare, se non per
cenni, della prima. Quanto alla seconda, pensiamo che giovi innanzi tutto
ricostruire per sommi capi l'evoluzione esterna, legislativa e
organizzativa, degli Archivi di Stato italiani, che è un'evoluzione
accentratrice, conforme all'indirizzo generale seguito alla unificazione del
regno. Va subito aggiunto che, se questo accentramento è chiaramente
riscontrabile a livello di normativa generale, la realtà degli Archivi italiani
era nei fatti così difforme che ha resistito, assai più ad esempio delle
biblioteche, ad una sia pur limitata omogeneizzazione dei metodi di
ordinamento ed inventariazione. Gli archivi italiani hanno così sofferto nei
metodi di lavoro di particolarismi non sempre giustificati, che
rappresentavano talvolta solo il perdurare di vecchie tradizioni, anche
quando non più adeguate alle esigenze della ricerca. Al momento dell'unificazione nazionale esistevano Archivi nel senso
moderno del termine in tutte le ex capitali. Due provvedimenti possono
ricordarsi come antesignani: quello con cui il granduca Pietro Leopoldo
istituita in Firenze nel 1778 (motuproprio del 24 dicembre) un " pubblico
Archivio Diplomatico ", e l'altro con cui Gioacchino Murati ordinava, il 22
dicembre 1808, di " unire in un medesimo locale gli antichi archivi " della
capitale del regno. Ricordiamo questi provvedimenti perché nelle
motivazioni che i due illuminati sovrani ne danno, e nelle conseguenze
che ne traggono, compaiono due principi che, anche se solo parzialmente
rispettati, sono alla base della moderna concezione degli archivi; e di
essi ancora la impostazione di questa Guida risente. Non soltanto per
gusto " antiquario ", ma per sensibilità alle ragioni storiografiche
dell'erudizione, il granduca osservava che " eccettuate le raccolte più
copiose ed insigni di Cartapecore manoscritte, conosciute già ed
illustrate dagli eruditi, le altre ancorché non si disperdano restano affatto
inutili nello stato in cui sono, e quali se più non esistessero, mentre non
si può ad esse ricorrere ogniqualvolta se ne ignora la provenienza, e
l'importanza, ed ogniqualvolta si custodiscano senza ordine e senza
illustrazione da persone per lo più incapaci di farne uso, e di intenderle
" Cfr. Bandi Toscana, cod. IX, n. LXXVI. A sua
volta il re di Napoli, volendo giovare " non meno ai vari rami
dell'amministrazione pubblica, che alla storia e alla diplomatica del regno
", decretava: " L'uso di tutti gli archivi è pubblico. Ciascuno potrà chieder copie delle carte che vi si conservano " Art. 2 del decreto 22 dic. 1808, in Bullettino regno di Napoli,
1808, n. 246. Si confronti il precedente chiaramente costituito dall'art. 37
della legge del 7 messidoro a. II (23 giu. 1794). Fu peraltro soltanto nell'epoca della Restaurazione che gli antichi Stati
italiani si attrezzarono archivisticamente in modo più o meno consono ai
nuovi tempi, intrecciando desiderio di memoria culturale con esigenze di
documentazione amministrativa, di certezza del diritto, di persistente
tutela del segreto del principe divenuto " segreto di Stato ", e coltivando
così quella doppia anima archivistica, fonte di impacci e insieme di impliciti
suggerimenti per l'uso storiografico degli archivi stessi, tradizionalmente
proposti soprattutto come fonti per la storia del potere statale. Il primo compito di unificazione archivistica che si pose il nuovo regno
d'Italia fu di ricondurre tutti gli Archivi sotto un unico ministero, posto che
al momento dell'Unità essi erano suddivisi tra ministero della pubblica
istruzione, che ne accentuava la funzione culturale (Firenze, Lucca, Pisa,
Siena, Napoli, Venezia, Mantova), e ministero dell'interno, che ne
accentuava la funzione amministrativa (Torino, Genova, Cagliari, Milano,
Brescia, Modena, Parma, Palermo). Depositi di carattere storico erano
costituiti anche alle dipendenze dei ministeri delle finanze e della
giustizia. Fu prescelto il ministero dell'interno, Cfr. r.d.
5 mar. 1874, n. 1852. Si veda in merito A. D'ADDARIO, La collocazione
degli Archivi nel quadro istituzionale dello Stato unitario (1860-1874), in
RAS, XXXV (1975), pp. 11-115. alle cui dipendenze gli Archivi di
Stato resteranno fino al 1974, quando, non senza forti resistenze,
passeranno al neo costituito ministero per i beni culturali e ambientali
Cfr. d.l. 14 dic. 1974, n. 657 e legge di conversione 29
genn. 1975, n. 5, da integrare con il d.p.r. 30 dic. 1975, n. 854, che
disciplina (estensivamente) le competenze rimaste al ministero
dell'interno in materia di autorizzazioni alla consultazione dei documenti
dell'ultimo cinquantennio. Su tutta la vicenda cfr. C. PAVONE, Gli Archivi n
lungo e contraddittorio cammino della ri ornia dei beni culturali, in RAS,
XXXV (1975) pp. 143-160. A noi interessa qui ricordare soltanto i provvedimenti che, completando
nell'arco di un secolo la costruzione di una rete uniforme di Archivi di
Stato su tutto il territorio nazionale, hanno posto le basi materiali per la
impostazione della Guida generale. Molto brevemente: ancora nel 1874 furono istituiti il consiglio superiore
degli archivi del regno (r.d. 26 marzo, n. 1861) e nove sovrintendenze
per gli archivi piemontesi, liguri, lombardi, veneti, emiliani, toscani,
romani, napoletani, siciliani (r.d. 31 maggio, n. 1949). Il r.d. 27
maggio.1875, n. 2552 stabilì " le regole per l'ordinamento generale degli
Archivi di Stato ". Nel 1902 fu emanato un regolamento (r.d. 9 settembre,
n. 445), modificato (non troppo) nel 1911 (r.d. 2 ottobre n. 1163). Il regolamento del 1911 è ancora in vigore, pur essendo per ben due
volte ( 1939 e 1963) cambiata la legge di cui dovrebbe fornire le norme di
esecuzione: bizzarria giuridica, non unica, del resto, nell'ambito della
legislazione archivistica. Nel frattempo il r.d. 31 dic. 1891, n. 745, aveva
soppresso le sovrintendenze a base regionale, trasferendone le
competenze alle direzioni dei singoli Archivi di Stato. Nel 1932 (r. d. 22 settembre, n. 1391) fu compiuto un passo importante
per l'unificazione del servizio archivistico: gli Archivi provinciali del
Mezzogiorno, che risalivano alla legge organica borbonica del 12 nov.
1818, n. 1379 (estesa alla Sicilia con decreto reale 1 ^o ag. 1843, n.
8309), divennero statali e assunsero il nome di Archivi provinciali di
Stato. Gli Archivi di Stato pieno iure erano allora ventitré (dopo l'unità
erano stati istituiti quelli di Roma nel 1871, di Bologna nel 1874, di Massa
nel 1887, di Reggio Emilia nel 1892; gli ultimi erano stati quelli di Trento e
di Trieste nel 1926, di Zara nel 1928, di Bolzano nel 1930). Il " nuovo
ordinamento degli Archivi del regno ", stabilito con la l.22 dic. 1939, n.
2006, se da una parte compì un passo decisivo nell'istituire (in alcuni
casi, soltanto sulla carta) una rete completa di Archivi in ogni capoluogo
di provincia, dall'altra ne ritenne solo venti degni del nome di " Archivi di
Stato " Essi erano: Torino, Genova, Milano, Mantova,
Venezia, Trento, Bolzano, Trieste, Zara, Bologna, Modena, Parma,
Firenze, Lucca, Pisa, Siena, Roma, Napoli (con sezione a Caserta),
Palermo, Cagliari.; tutti gli altri dovettero accontentarsi di quello
incongruo, e fonte di equivoci, di " Sezione di Archivio di Stato ". Infine,
dopo parziali modifiche portate da provvedimenti adottati nell'immediato
dopoguerra, il vigente d.p.r. 30 sett. 1936, n. 1409 mise da parte ogni
pudore nominalistico, e chiamò tutti indifferentemente Archivi di Stato, da
quello di Venezia a quello di Enna. Previde anche la istituzione di
quaranta Sezioni (questa volta in senso proprio, perché dipendenti
dall'Archivio del capoluogo) in comuni di particolare importanza
nell'ambito di ciascuna provincia (ne sono state finora istituite trentanove
delle quali però solo trentasei funzionanti. Il quadro di questa unificazione normativa e organizzativa non sarebbe
completo se non tenessimo conto di almeno un altro apporto massiccio e
generalizzato, quello degli archivi notarili In virtù
dell'art. 23 della vigente legge del 1963, che recepiva quanto disposto
dalla 1.17 mag. 1952, n. 629 (art. 3) sul riordinamento degli archivi
notarili, sono versati agli Archivi di Stato, dagli Archivi notarili distrettuali,
" gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono dall'esercizio
anteriormente all'ultimo centennio ". Lo stesso decreto) del 1963 (art.
58) disciplina anche il passaggio agli Archivi di Stato - salve alcune
riserve - degli atti contenuti negli archivi notarili comunali, posti alle
dipendenze degli Archivi di Stato dalla 1.19 lu. 1957, n. 588 (art.
2).; e se, d'altra parte, non ricordassimo che, per privilegi antichi
e recenti, sono rimasti fuori della rete degli Archivi di Stato l'archivio del
ministero degli affari esteri, quelli della camera dei deputati e del senato
e, parzialmente, quelli del ministero della difesa
Consacrando uno stato di fatto già esistente, il decreto presidenziale del
1963 - come già la legge del 1939 - ha legittimato l'eccezione
esonerando i ministeri degli affari esteri e della difesa dall'obbligo
d'istituire le commissioni di sorveglianza, predisposte in vista del
versamento degli atti agli Archivi di Stato (per il ministero della difesa
però esistono apposite commissioni di scarto). Archivi storici, talvolta con
carte di Stato, sono stati costituiti anche presso i musei dei Risorgimento
e presso gli istituti di storia della Resistenza (ma, come si vedrà, carte
dei comitati di liberazione nazionale sono anche negli Archivi di Stato).Per
gli archivi degli organi legislativi vedi nota seguente. . Che cosa dunque, sempre dal punto di vista del dover essere normativo,
si dovrebbe trovare negli Archivi di Stato? Risponde l'art. 1 del più volte
ricordato decreto pre sidenziale del 1963: " ... gli archivi degli Stati
italiani preunitari; i documenti degli organi legislativi
Ma la l.3 febbr. 1971, n. 6 ha provveduto a istituire speciali archivi storici
presso i due rami del parlamento. ,giudiziari ed amministrativi
dello Stato non più occorrenti alle necessità ordinarie del servizio; tutti gli
altri archivi e singoli documenti che lo Stato abbia in proprietà o in
deposito per disposizione di legge o per altro titolo ". Cosa si trovi di fatto negli Archivi di Stato, è compito di questa Guida
illustrare. Ma giova preliminarmente ricordare ancora, soprattutto per gli studiosi di
storia contemporanea, che i versamenti negli Archivi di Stato dei
documenti degli uffici amministrativi e delle magistrature giudiziarie
dovrebbero avvenire, previa selezione (art. 23 del decreto del 1963),
quarant'anni dopo l'esaurimento dell'affare cui si riferiscono, anche se
possono essere accettati " versamenti di documenti più recenti, quando
vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento " o quando (art. 24)
l'ufficio viene soppresso. Di fatto - anche questo è documentato dalla
Guida, e vedremo poi di trarne qualche commento - mentre si trovano
negli Archivi di Stato documenti anche dell'ultimo quarantennio, ve ne
mancano quantità cospicue di quelli precedenti al quarantennio. I documenti conservati negli Archivi di Stato sono liberamente
consultabili, principio questo ricondotto nell'attuale ordinamento alla
libertà di pensiero proclamata della costituzione (artt. 21 e 33). La
disposizione del decreto del 1963, che riafferma questo principio (art.
21), ne pone nello stesso tempo i limiti; limiti che hanno anch'essi
fondamento nella costituzione e che sono riconducibili alla tutela della
segretezza, imposta nell'interesse o dello Stato o dei privati Ecco il testo dell'articolo (primo, secondo e terzo comma): " I
documenti conservati negli Archivi di Stato sono liberamente consultabili
ad eccezione di quelli di carattere riservato relativi alla politica estera o
interna dello Stato, che divengono consultabili cinquant'anni dopo la loro
data, e di quelli riservati relativi a situazioni puramente private di
persone, che lo divengono dopo settant'anni. I documenti dei processi
penali sono consultabili settant'anni dopo la data della conclusione del
procedimento. Il ministro per l'interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato
competente [...], può permettere, per motivi di studio, la consultazione di
documenti di carattere riservato anche prima della scadenza dei termini
indicati nel comma precedente. I documenti di proprietà dei privati, e da questi depositati negli Archivi di
Stato o agli Archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredità o
legato, sono assoggettati alla disciplina, stabilita dal primo e dal secondo
comma del presente articolo ". L'art. 22 estende queste norme agli archivi degli organi dello Stato non
ancora versati negli Archivi di Stato nonché a quelli degli enti pubblici. Per
l'interpretazione di queste norme vedi, da ultimo, P. D'ANGIOLINI, La
consultabilità dei documenti d'archivio, in RAS,X p.p. 198-249, e la
bibliografia ivi citata. . E infine appena il caso di ricordare che negli Archivi di Stato non sono
istituzionalmente conservati gli archivi e i documenti che non siano
appunto " di Stato ", cioè i numerosi, importanti e vari archivi non statali,
da quelli dei comuni a quelli delle regioni, a quelli dei privati. Su di essi
l'amministrazione degli Archivi esercita la vigilanza, che è propria dello
Stato su tutti i beni culturali, tramite le sovrintendenze a circoscrizione
regionale (istituite nel 1939), ma non ne impone a conservazione negli
Archivi di Stato. In questi si trovano tuttavia numerosi e pregevoli fondi
non statali, pervenuti a vario titolo, di deposito o di dono o di acquisto.
Un piano di pubblicazione di Guide regionali degli
archivi comunali, a cura del e sovrintendenze, formulato nello stesso
periodo in cui fu dato inizio a questa Guida, non ha finora avuto esito. A cura rispettivamente delle soprintendenze archivistiche per la Toscana,
e per il Lazio, l'Umbria e le Marche, sono stati stampati tre volumi: Gli
archi s ci dei comuni di Toscana, a cura di G. PRUNAI, Roma 1963 (QRAS,
221) Gli archivi dell'Umbria, Roma 1957 (PAS, XXX) che, oltre al materiale
degli Archivi di Stato (Sezioni) di Perugia e Terni e delle Sottosezioni
allora esistenti descrive anche gli archivi comunali delle due province; Gli
archivi storici dei comuni delle Marche, a cura di E. LODOLINI, Roma 1960
(QRAS,6). Una ricognizione generale degli archivi italiani fu tentata ddal Mazzantini
e proseguita dal Degli Azzi Vitelleschi negli anni 1897-1915 (vedi p. XV):
essa avrebbe dovuto comprender sia le carte allora conservate negli
istituti statali sia quelle oggi sottoposte a vigilanza, e raccogliere anche
inventari di singoli fondi. Ma pochi sono gli Archivi di Stato che vi
compaiono e d'altra parte non sono rappresentate parecchie località,
specie del Sud. Ancor meno fortunata fu la Guida storica e bibliografica degli archivi e
delle biblioteche d'Italia, sotto il patronato dell'Istituto storico italiano e
poi dell'Istituto storico italiano per il Medioevo: furono pubblicati,
riguardo agli archivi, solo tre volumi: I. Provincia di Firenze, parte I, Prato,
a cura di R. PIATTOLI, Roma 1932;I Provincia di Pistoia, parte l,Pistoia, a
cura di R. PIATTOLl, Roma 1934, e parte II, Mandamento di Pistoia (
Cortine e Podesterie), a cura di R- PIAT Roma 1936; VI. Provincia di
Aquila, parte I, Città di Aquila, a cura di L, CASSESE, Roma 1940, e parte
II, Comuni della provincia di Aquila, a cura di L. CASSESE, Roma
1940. . Altra documentazione che integra lacune di quella posseduta dagli Archivi
di Stato può trovarsi in biblioteche ove sono raccolti, talvolta come
manoscritti o carteggi, spezzoni di fondi provenienti da archivi pubblici o
privati, o addirittura singoli volumi o registri avulsi dalle serie di cui
facevano parte La constatazione - che emerge già dal
Mazzatinti - non è nuova; come non è nuova la proposta di scambi di
materiale tra archivi e biblioteche. Cfr. A. PANELLA, Le restituzioni, in NAS
II 1942), pp. 30-132, ora in A. PANELLA, Scritti archivistici, Roma 1955
(PAS, X X),L. CASSESE, I torno al concetto di materia/e archivistico e
materiale bibliografico in NAS, lX( 1194), pp. 34-41, ora in L. CASSESE
Teorica e metodologia. Scritti editi e inediti di paleografia diplomatica,
archivistica e biblioteconomia, a cura di A.M. CAPRONI, Salerno 1980.
Ogni proposta di scambi è stata comunque finora disattesa, anche dopo
la costituzione del nuovo ministero per i beni culturali che gestisce
entrambi i tipi di istituto. . Non appartengono allo Stato, anche se collocati sul suo territorio, quegli
archivi " ecclesiastici " che tanta importanza rivestono per la storia
d'Italia e che sono conservati dalla Chiesa nei suoi istituti. Il concordato
del 1929 ha escluso il potere di vigilanza dello Stato su questi archivi
Ai sensi dell'art. 30 del concordato la gestione
ordinaria dei beni ecclesiastici " ha luogo sotto la vigilanza ed il controllo
delle competenti autorità della Chiesa, escluso ogni intervento da parte
dello Stato italiano... ". Sulla questione cfr. A. PANELLA, Per una " Guida
storica degli archi i ecclestastici ", in Miscellanea archivistica Angelo
Mercati, Città del Vaticano 1952, pp. 375-382, ripubblicato nel volume
Scritti archivistici, Roma 1955 (PAS, XIX), pp. 269-278; F. BARROLONI Gli
archivi ecclesiastici, in NAS, XII (19520, pp. 10-14; G. GIANNELLI
CANTUCCI, LaI condizione degli archivi ecclesiastici nel diritto dello Stato
Italia, in RAS, XIX (1959), pp. 53-84. La Rassegna degli Archivi di Stato,
XXXI (1971), p. 520 (Gli archivi ecclesiastici e la revisione del concordato)
ha dato notizia di una proposta, formulata dalla commissione per la
revisione del concordato di creare una commissione mista di archivisti
statali ed ecclesiastici e di aprire agli studiosi gli archivi ecclesiastici
italiani fino alla data stabilita dalla Santa Sede per l'Archivio vaticano.
. Occasionalmente tuttavia se ne può trovare qualcuno negli
Archivi di Stato, talvolta accanto a carte provenienti dalle corporazioni
religiose soppresse Sulle vicende, in generale, degli
Archivi di Stato cfr. anche A. D'ADDARIO, L'organizzazione archivistica
italiana al 1960, Roma 1960 (QRAS, 4) e la bibliografia ivi citata; E.
LODOLINI, Organizzazione e legislazione archiv tica italiana, Bologna
1980. Per la legislazione cfr. MINISTERO DELL'INTERNO, DIREZIONE
GENERALE DEGLI ARCHIVI DI STATO, La legge sugli archivi, Roma 1963, e
F. PUSCEDDU, Manuale di legislazione amministrativa sui beni culturali
archivistici , Roma 1978. Per un quadro generale curato da una
associazione dedita alla salvaguardia dell'intero patrimonio culturale
italiano, vedi Gli archivi: proposte di collaborazione per una migliore
tutela, Roma 1975 (Quaderni di " Italia Nostra ", 10). .
3. Precedenti tentativi di descrizione generale del contenuto degli Archivi
di Stato. Tentativi di offrire un panorama generale di quanto conservato negli
Archivi di Stato non sono in passato mancati. Perché si passi dalle finalità
prevalentemente interne delle relazioni volte a ragguagliare i pubblici
poteri sulle condizioni e sulle necessità del servizio a un'opera con
dichiarate finalità scientifiche occorre tuttavia arrivare al 1910. Per
suggerimento di Pasquale Villari il consiglio superiore degli archivi
approvò allora l'idea di un " manuale o guida degli Archivi di Stato ", che
ebbe attuazione sotto la direzione di Eugenio Casanova. L'iniziativa mise
capo al volume, di 312 pagine, intitolato L'ordinamento delle carte degli
Archivi di Stato. Manuale storico archivistico Roma
1910, a cura del MINISTERO DELL'INTERNO, DIREZIONE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE. . Il volume pose alcuni punti
fermi ai quali credette opportuno riferirsi anche i successivo manuale del
1944: Gli Archivi di Stato italiani Zanichelli, Bologna
1944, a cura del MINISTERO DELL'INTERNO, UFFICIO CENTRALE DEGLI
ARCHIVI DI STATO. . Le due opere si ispirano a criteri redazionali assai simili che, brevemente,
si possono ridurre ai seguenti: carattere sommario della trattazione
(anche la seconda opera, più estesa, non supera le 606 pagine);
impostazione fondamentalmente " storicistica " del lavoro, diviso, voce
per voce, tra una premessa storica sulla genesi dell'Archivio e un
successivo profilo delle singole magistrature che hanno dato origine alle
carte; discorso differenziato e tale da fare emergere l'importanza di
alcuni fondi nei confronti di altri; infine unità, almeno nelle intenzioni, di
indirizzo e di metodo. Non sempre però tali criteri sono in realtà rispettati. In primo luogo fa
difetto, in molte voci, proprio la trattazione storica dei fondi e degli
istituti. Gli stessi promotori del volume del 1910, di fronte alle molte
difficoltà che avrebbe spesso comportato una trattazione rigorosamente
storica, erano costretti a consigliare, come scrivono nella prefazione, di "
descrivere lo stato presente delle cose, la distribuzione, l'ordinamento in
cui i manoscritti oggi si trovano disposti, anche quando, per le vicende
del passato, per capriccio di qualche direttore, un tale ordinamento non
sembrasse né logico né scientifico, non rispecchiasse più le istituzioni
politiche o amministrative degli Stati in cui gli Archivi erano sorti ". Si nascondeva in queste parole l'ambiguità del " metodo storico " come in
Italia è stato, in modo prevalente, applicato agli Archivi, ambiguità con la
quale anche la redazione della Guida generale si è dovuta misurare. Da
una parte infatti la " storia " da rispettare viene indicata come quella
dell'istituto produttore dell'archivio, nel quale aprioristicamente si
assume che esso istituto nell'essenza si rispecchi; dall'altra si tende a
dare autonomia alle vicende comunque subite dalle carte, anche per
cause estranee alle vicende dell'istituto come tale e al mutare stesso
dell'organizzazione che esso ha dato alla propria memoria. Così quanto
causato, ad esempio, da incuria, guerre o alluvioni finisce con l'essere
considerato immodificabile, e la storia da rispettare diventa in sostanza
la storia, o meglio la minuta cronaca, dell'archivio stesso. La pigrizia
dell'amministrazione e degli archivisti viene così nobilitata come omaggio
alla storia. Il r.d. 27 mag. 1875, n. 2552, sull'ordinamento degli archivi, aveva in
verità introdotto un vistoso strappo al " metodo storico ", disponendo
(art. 6) che i documenti conservati negli Archivi di Stato non provenienti
dai " dicasteri centrali " Questi ultimi avrebbero
dovuto costituire una sezione apposita detta degli " atti di Stato ".
venissero " ripartiti in tre sezioni, cioè degli atti giudiziari, degli
atti amministrativi, degli atti notarili ". La disposizione era ripetuta nel
regolamento del 1902. Il principio della divisione dei poteri veniva così
applicato retrospettivamente ad epoche cui era sconosciuto, spingendo
gli archivisti a conseguenti arbitrarie sistemazioni dei fondi, nelle quali si
rifaceva strada, a grandi e imprecise linee, il metodo " per materia " o
forse meglio si direbbe " per funzione ". Il regolamento del 1911,
emanato subito dopo la pubblicazione del Manuale patrocinato dal Villari,
riprese la norma ma, forse per attenuarne il danno, la limitò agli atti che
sarebbero stati archiviati dopo l'entrata in vigore del regolamento stesso
Cfr. l'art. 68 del regolamento approvato con r.d. 2 ott.
1911, n. 1163. Il medesimo articolo prevedeva anche " sezioni speciali "
per " gli atti che non provengono da magistrature, da amministrazioni, da
notai ". Anche questa disposizione ripete quanto già disposto dai
precedenti regolamenti. .In realtà - anche perché non tutti gli
atti preunitari erano stati acquisiti, a quella data, dagli Archivi di Stato
(non lo sono in qualche misura neanche ora) - la norma della ripartizione
in sezioni continuò ad essere applicata estensivamente a tutto il
materiale conservato negli Archivi di Stato. Lo provano molte voci sia del
Manuale del 1910 che del volume del 1944 che lo ricalca, voci
regolarmente divise nelle quattro sezioni ed in altre " speciali ",
introdotte, come si è visto, per fare posto a documentazione specifica dei
singoli Archivi Così troviamo spesso sezioni
particolari per gli archivi militari (Napoli, Torino), per gli archivi di enti e/o
persone private (Cagliari, Reggio Emilia, Roma) o per le corporazioni
religiose (Palermo, Reggio Emilia, Roma) o per le raccolte e collezioni
(Milano, Roma). Troviamo anche la sezione degli atti amministrativi,
troppo sproporzionata rispetto alle altre, bipartita in sezione di atti
amministrativi in senso stretto e di atti finanziari (Milano, Roma) o di atti
amministrativi e atti politici (Cagliari, Napoli, Palermo). E non mancano
neppure sezioni di " atti vari " (Massa) o " diversi " (Palermo).
. Nella maggior parte di essi si era riusciti però a limitare le dannose
conseguenze di quelle disposizioni declassando le sezioni a
sottopartizioni di particolari periodi storici Qualche
ulteriore traccia della divisione in sezioni è rimasta in quegli agglomerati
di carte che sotto il nome di " giurisdizioni " o " giusdicenze " raccolgono
atti promiscui di magistrature, di solito di primo grado, di diverse epoche
e diversi regimi. . La Guida generale non ha tenuto conto della
divisione in sezioni, come è stato chiarito, quando è apparso necessario,
nelle introduzioni ai singoli Archivi di Stato che le avevano adottate. Va peraltro aggiunto che sia l'ordinamento del 1875 che il regolamento
del 1902 tenevano fermo un principio, cui si attenne anche il
regolamento del 1911: che cioè, nell'ambito di ciascuna sezione, gli atti
venissero " disposti separatamente per dicastero, magistratura,
amministrazione, corporazione, notaio, famiglia o persona, secondo
l'ordine storico degli affari o degli atti i (art. 68 del regolamento del
1911). Si esprimeva così la volontà di salvare il " rispetto dei fondi " pur nella
distinzione delle sezioni, sorvolando peraltro sulle difficoltà che
sarebbero nate dall'imbattersi in magistrature che avessero esercitato
promiscuamente funzioni amministrative e funzioni giudiziarie. Il
problema era comunque assai meno rilevante di quello che, negli archivi
francesi, è posto dalla coesistenza tra gli astratti cadres de classement e
il sempre ribadito respect des fonds ^2 Per un
confronto con gli archivi francesi si veda F. VALENTl, Considerazioni sul "
Manuel d'archivistique " francese in rapporto all' esperienza archivistica
italiana, in RAS, XXXIII (1973), pp. 77-104. . Anche a causa di questa situazione, dalla quale non era certo facile
prescindere, sia il Manuale del 1910, sia la pubblicazione del 1944 non
riuscirono ad essere improntati a quella " unità di indirizzo e di metodo "
cui pure avrebbero inteso ispirarsi. I curatori del volume del 1944 affermano di aver voluto di proposito
lasciare " molta libertà ai compilatori ". Ma in certi casi si è venuto meno
ai criteri più generali che avrebbero dovuto essere rispettati; spesso
manca, per fare un solo esempio, addirittura l'indicazione della
consistenza del fondo (il sopravvenire della guerra impedì forse una
maggiore rifinitura dell'opera). Le brevi introduzioni storiche hanno poi
diverso valore: in qualche caso sono state redatte con chiarezza e con
cognizione della materia; in altri casi invece con poca cura e senza studio
adeguato. Inoltre il carattere discorsivo della trattazione che passa
senza soluzioni di continuità dall'uno all'altro fondo, sorvolando sui dati
propri di ciascuno di essi, cancellando divisioni di epoche e distinzioni di
uffici, nuoce spesso alla chiarezza della voce nel suo complesso (anche
nella presentazione tipografica); e costituisce un esempio di quel cattivo
uso dello " storicismo ", che maschera invece di denunciare i vuoti
d'informazione. Lascia oggi perplessi la dichiarazione di intenti che veniva fatta nella
prefazione del Manuale del 1910 e cioè che l'opera doveva servire
soprattutto alla preparazione degli archivisti - in pro dei quali occorreva
insistere sull'inquadramento dottrinario - pur dovendo essa riuscire "
utile anche agli studiosi in genere ". Lascia perplessi non solo per la
gerarchia stabilita tra le due finalità, ma anche per il suggerito criterio di
distinzione, che riserva agli archivisti la " dottrina ", come se essa
potesse essere qualcosa di diverso dalla " utilità " degli archivi per gli
studi. I redattori della guida generale confidano di essere riusciti a
superare siffatta, corporativa, distinzione di piani. Quanto ai dati quantitativi che si traggono dalle due pubblicazioni e alla
loro comparabilità basterà aggiungere che nel Manuale del 1910
troviamo la descrizione di soli diciannove Archivi. Nella pubblicazione
del'44 gli Archivi descritti sono divenuti ventitré poiché, come si è
accennato, ai precedenti si sono aggiunti quelli di Bolzano, Trento,
Trieste con le Sezioni di Fiume e Zara La legge del
'39 aveva però declassato a Sezioni gli Archivi di Brescia, Apuania e
Reggio Emilia; così gli Archivi di Stato erano in realtà, nella tabella
allegata alla legge stessa, in numero di venti (vedi nota 2 a p.3).
. Vi sono poi descritte con scarne notizie, le venti Sezioni di Archivio di
Stato costituite dagli ex Archivi provinciali del Mezzogiorno Veramente, in seguito all'applicazione dell'art. 2 della legge
del '39, erano state istituite, entro il 1943, anche le nuove Sezioni di
Alessandria, Ancona, Arezzo, Como, Forlì, Livorno, Macerata, Perugia,
Pistoia, Ravenna, Savona, Udine, Verona, Vicenza; di queste però non si
dà notizia nella pubblicazione del'44. . Un più puntuale confronto di dati quantitativi e di ordinamenti risulta
impossibile, dato il carattere, cui abbiamo accennato, delle due
pubblicazioni. Chi "voglia fare un paragone con il materiale che, dopo altri trentasette
anni, si trova descritto in questa Guida potrà avere comunque un'idea,
sia pure approssimativa, del ritmo di accrescimento della
documentazione acquisita agli Archivi di Stato, e insieme dell'aumento
degli istituti predisposti per la sua conservazione. Dal 1944 sono stati
istituiti in ciascuna delle attuali province, tranne che ad Aosta, i previsti
Archivi di Stato, i quali pertanto sono oggi novantaquattro, oltre
all'Archivio centrale dello Stato; accanto a questi sono poi descritte in
questa Guida anche le trentanove nuove Sezioni di Archivio di Stato nel
frattempo istituite. Si consideri che la guerra ha portato da una parte
distruzioni (particolarmente gravi i danni subiti dagli Archivi di Messina,
Milano, Napoli, Palermo, Parma e Torino), dall'altra ha obbligato a
spostamenti di carte, talvolta affrettati e disordinati, e a nuovi
versamenti ingenti di materiale, assai malconcio, proveniente da uffici
cessati Cfr. Danni guerra 1940-1945 ed E.
GENCARELLI, Gli archivi italiani durante la seconda guerra mondiale,
Roma 1979 (QRAS, 50). Tra le relazioni ufficiali sugli archivi una menzione
particolare merita, in questa sede, quella pubblicata con il titolo Gli Archivi
di Stato al 1952, II ed., Roma 1954. Oltre alla problematica sugli archivi
prevalente in quel momento, essa contiene infatti notizie sugli Archivi di
Stato e le Sezioni costituiti tra il 1944 e il 1952. . Danni notevoli, specialmente a Firenze, sono stati apportati dalle
alluvioni del novembre 1966 Cfr. Danni alluvione
1966. .
4. Impostazione iniziale della Guida generale e svolgimento dei lavori. I lavori preparatori della Guida generale iniziarono nel giugno 1966, ad
iniziativa dell'allora ufficio studi e pubblicazioni della direzione generale
degli Archivi di Stato Sulla prima fase di lavoro
rinviamo a P. D'ANGIOLINI, C- PAVONE, La Guida generale degli Archivi di
Stato italiani: un'esperienza in corso, in RAS, XXXII (1972), pp. 1-21.
. Il consiglio superiore degli archivi e il comitato per le pubblicazioni, in
seno ad esso costituito, mostrarono di riconoscerne l'importanza e
qualificarono l'impresa come " impegno prioritario " dell'amministrazione
archivistica. Questa espressione, tanto abusata nei più vari settori della
vita pubblica italiana, non ha portato fortuna nemmeno alla Guida, che
ha dovuto aprirsi a fatica la strada tra i molti e vari impegni che
l'amministrazione aveva ed è venuta assumendo, per tacere delle non
poche incomprensioni rivelatesi durante il cammino, con la conseguente
deficienza dei mezzi posti a disposizione dei redattori. Un iniziale schema di lavoro, elaborato dall'ufficio studi e pubblicazioni e
illustrato nelle riunioni dei direttori d'Archivio tenutesi a Napoli e a Brescia
nell'estate del 1966, fu sottoposto all'esame degli archivisti che
formularono per iscritto le loro osservazioni e controproposte di vario
impegno e livello. Dall'abbondante materiale raccolto fu estratto un
ampio rapporto, discusso poi in una serie di riunioni regionali e
interregionali svoltesi presso gli Archivi delle città capitali degli Stati
preunitari. Esaurita anche questa seconda fase, furono nel corso del
1969 elaborate le istruzioni operative. La maggioranza degli archivisti riconobbe l'importanza e l'urgenza della
iniziativa; ma molti non nascosero il proprio scetticismo circa la possibilità
di condurla in porto. Troppe volte, nella storia dell'amministrazione
archivistica, programmi ampi e ambiziosi si erano insabbiati; troppo
grandi apparivano le difficoltà da superare in rapporto alla scarsità dei
mezzi e del personale; notevoli si manifestarono infine le resistenze ad
un inquadramento, nelle grandi linee, uniforme, sospettato di voler
mortificare la ricca varietà storica delle situazioni locali. Alcune obiezioni
assunsero la veste del rilancio perfezionistico: in nome della scienza si
richiedevano lavori preventivi di natura e di mole tali che del risultato
avrebbero fruito gli studiosi non di questa ma delle future generazioni. Il punto di vista da cui mossero i promotori dell'iniziativa fu invece che se
dopo un secolo di amministrazione unitaria gli Archivi erano nelle
condizioni lamentate riguardo alla completezza delle acquisizioni, allo
stato degli ordinamenti e delle inventariazioni, alla quantità e, in qualche
caso, alla qualità del personale, all'impianto organizzativo generale, non
si potevano attendere altri cento anni per procedere prima ad una
soddisfacente riorganizzazione ed a un completo riordinamento e poi
porre mano alla Guida. La Guida doveva invece nascere da una
ricognizione completa e corretta dello stato di cose esistente, ed
assolvere in conseguenza - come abbiamo già ricordato all'inizio di
questa introduzione - il duplice compito di prima informazione e di libro
bianco sulle carenze, sui limiti, sul non fatto da cento anni a questa parte
Cfr. le osservazioni in proposito di I. ZANNI
ROSIELLO, Presentazione dell'inventario generale dei fondi conservati
presso l'Archivio di Stato di Bologna, in Atti e memorie del/a deputazione
di storia patria per le province di Romagna, n.s., XXVII (1977), pp.
181-191. . In questa prospettiva la Guida era vista come una parte di quel catalogo
generale dei beni culturali italiani di cui, fin da prima che venisse, nel
1974, istituito il nuovo ministero per i beni culturali e ambientali, era
stata da più parti affermata la non procrastinabile esigenza. Il " catalogo
", nel nostro caso, doveva riguardare tutti e soltanto i fondi conservati
negli Archivi di Stato. Furono pertanto escluse indagini supplementari, da
qualcuno richieste, sui fondi da versare, e giacenti ancora in gran
quantità e spesso malandati nelle cantine e nelle soffitte dei ministeri e
degli altri uffici statali, perché questa impresa avrebbe quasi raddoppiato
lo sforzo da compiere (ci si è limitati al riguardo a dare in nota qualche
sobria indicazione richiesta dal contesto). E stata parimenti evitata la
riapertura di annose controversie sui trasferimenti di documenti dall'uno
all'altro Archivio di Stato, il più delle volte gelosi delle carte comunque
pervenute fra le loro mura. In un primo momento si era pensato di
proporre pochi spostamenti di fondi, per cause occasionali e recenti
conservati fuori dalla loro sede naturale; ma anche queste modeste
migrazioni sono state rese impraticabili e ne è stata abbandonata l'idea.
Sono stati fatti comunque gli opportuni rinvii dall'una all'altra voce, ogni
qualvolta è apparso necessario. E stato inoltre ritenuto superfluo indicare, in sede di Guida generale, il
titolo giuridico in base al quale archivi e singoli documenti sono entrati
negli Archivi di Stato. Va da sé che il grosso dei fondi preunitari è stato ereditato dagli Archivi
degli antichi Stati, mentre per le carte statali postunitarie il versamento,
prescritto dalla legge, è stata la via maestra dell'incremento degli Archivi
di Stato. Uno dei problemi che più interessarono nella fase iniziale sia il consiglio
superiore, sia il comitato per le pubblicazioni, sia gli archivisti fu quello
dell'ordine di collocazione degli Archivi di Stato nella Guida generale. Può
apparire un problema secondario e anche alquanto bizantino; ma in
realtà esso contribuì a rivelare la differenza fra due diversi modi di
concepire la Guida: l'uno, più sensibile alle esigenze di una anche
esterna presentazione " storica " del contenuto, chiedeva una
collocazione secondo gli Stati preunitari; l'altro, favorevole invece
all'ordine alfabetico era teso a conseguire un risultato di facile
accessibilità al ricercatore, secondo una impostazione storica anch'essa
nella sostanza, ma schematica e analitica nel metodo espositivo. E stato
adottato quest'ultimo criterio, collocando l'Archivio centrale in testa e le
Sezioni subito dopo l'Archivio di Stato da cui dipendono.
5. La Guida generale come guida ai fondi. Partizioni e periodizzazioni. La Guida generale ha assunto come livello base di descrizione il " fondo "
o " archivio ", evidenziandone tipograficamente il nome con il carattere
spaziato. La Guida è, in altre parole, una guida ai fondi, talvolta
raggruppati in unità archivistiche più complesse, come meglio si dirà in
seguito (cfr. 0 6). Non interessa in questa sede tentare una definizione
rigorosa del " fondo ", posto che sia possibile darla. Interessa invece
avvertire subito, e anche questo lo si vedrà meglio in seguito, che il
nome di quello che viene tipograficamente descritto a livello di fondo
corrisponde nel maggior numero di casi al nome dell'istituto produttore
delle carte. Una casistica delle non corrispondenze sarebbe superflua;
essa, oltre che dalla Guida stessa, si evince da molte precisazioni fatte in
questa introduzione. L'ordine in cui i fondi sono stati collocati nelle voci dedicate ai singoli
Archivi di Stato ha inteso innestare in un inquadramento storico alcune
esigenze sistematiche ritenute necessarie per la chiarezza e la
intelligibilità del testo. Ogni voce (esclusa ovviamente quella, del tutto
atipica, dell'Archivio centrale dello Stato) presenta così una tripartizione
fondamentale, segnata dai numeri I,II,III, cui non seguono titoli o
spiegazioni, che si danno invece qui una volta per tutte. La prima parte raccoglie gli archivi di organi statali e di governo, di
istituzioni, di magistrature centrali e locali, fino all'unificazione italiana (è
chiaro che l'elencazione non va letta secondo le moderne distinzioni
giuridiche e che la parola " statale " non intende avere qui un significato
rigoroso, non impegna cioè a riconoscere l'esistenza di uno " Stato " nel
senso pieno e moderno). La seconda parte della voce è dedicata agli archivi degli organi e uffici
periferici dello Stato italiano unitario (anche qui, l'endiadi " organi e uffici
" non rinvia a una rigorosa distinzione giuridica: mira solo a coprire la più
vasta area possibile). Infine, la terza parte della voce va innanzi tutto definita negativamente,
nel senso che sono in essa ricompresi tutti gli archivi che non rientrano
nelle due parti precedenti. Vedremo peraltro fra poco che è possibile darne anche una qualificazione
positiva, che possiamo qui anticipare nella formula di archivi non statali o
non periodizzabili secondo i criteri prima accennati. L'unità d'Italia è stata dunque assunta come criterio periodizzante
fondamentale, pur nella consapevolezza - in questo come in altri casi di
rotture della continuità politica - che esistono sia continuità istituzionali
sia vischiosità archivistiche che la scavalcano. E questo l'esempio più
evidente della opzione compiuta dalla Guida per un " metodo storico "
che non subordini la " grande storia " del compimento dell'unità
nazionale alla " piccola storia " delle vicende e traversie delle carte.
Vedremo poi a quali accorgimenti redazionali si sia ricorsi, in questo e nei
casi analoghi, perché anche la " piccola storia " lasciasse le tracce che è
giusto che lasci. In verità andrebbe fatto al riguardo un discorso più complesso e di più
ampie implicazioni. Se, come ormai sempre più largamente si riconosce, i " tempi " della
storia sono molteplici, e se d'altra parte il contenuto degli archivi
documenta una vasta gamma di attività che si svolgono appunto
secondo tempi non coincidenti (e un tempo del tutto proprio può seguire
anche l'evolversi della " forma " degli archivi intesa come vincolo che
unisce i singoli documenti), appare chiaro che qualcosa di arbitrario
sarebbe stato intrinseco a qualsiasi scelta periodizzante la Guida avesse
fatto. Consapevole di ciò, la redazione ha preferito adottare la
periodizzazione più evidente e generalizzabile - o, se si vuole, più banale
- nella convinzione che essa era preferibile, proprio per la sua ovvietà;
sia ad altre, forse più raffinate, ma sicuramente meno di per sé evidenti,
sia a un rigetto del principio stesso della periodizzazione, che avrebbe
poi mascherato periodizzazioni criptiche e inespresse. I ricercatori, compresi quelli che si dedicano alla storia delle istituzioni e
perfino quelli appassionati alla storia degli archivi, possono dunque non
trovare, in un numero di casi più o meno ampio, scanditi nella Guida i
tempi propri dell'oggetto della loro specifica ricerca. Ci auguriamo
peraltro che essi sappiano riconoscere nella periodizzazione, e negli altri
criteri adottati per la presentazione dei fondi, lo strumento, astratto e
plastico ad un tempo, che più faciliti la traduzione delle domande
storiografiche in domande archivistiche. Coerentemente a quanto finora detto, una periodizzazione secondo le
grandi linee dello sviluppo della storia generale e istituzionale dei singoli
Stati italiani è stata introdotta anche all'interno della parte I, che
pertanto si presenta suddivisa in " Antichi regimi ", " Periodo napoleonico
", " Restaurazione ". Nelle voci siciliane e sarde manca, ovviamente, il
periodo napoleonico; nella Sardegna le istituzioni degli antichi regimi
proseguono fino al 1848. L'espressione " Antichi regimi " è sembrata la più comprensiva e la più
generalizzabile. Il taglio istituzionale operato dai vari regimi napoleonici appare, con le
cautele di carattere generale sopra esposte, incontrovertibile. Più
sfumato quello tra i regni napoleonici e la Restaurazione, specie per la
parte continentale del regno delle Due Sicilie. Si è introdotta tuttavia,
anche questa distinzione per sua evidente Unità semplificatrice.
Certamente il termine Restaurazione non copre 'intero periodo che va dal
congresso di Vienna alla conclusione del Risorgimento, né riguarda inteso
in senso strettamente statale, tutte le parti d'Italia. Pertanto la Guida
opera in questo caso, sul piano storico, una indubbia forzatura. Sul piano
archivistico tuttavia la soluzione non ha creato difficoltà che siano
apparse insuperabili. Quando le periodizzazioni come sopra illustrate non corrispondono con
esattezza allo stato reale dei fondi descritti nelle partizioni I e II della
voce, quando cioè i fondi scavalcano le periodizzazioni stesse, si è
proceduto in una duplice direzione. Innanzi tutto, nel corso del lavoro redazionale, sono stati in parecchi casi
compiute sulla carta le distinzioni e i raggruppamenti che non era
possibile attuare sulle carte. Ad esempio, quando lo stato del fondo e la natura dei mezzi di corredo
esistenti consentivano di distinguere con sicurezza le carte di un
giudicato regio borbonico da quelle di una pretura italiana, i rispettivi
fondi sono stati descritti separatamente, quale che ne siano oggi le
contiguità e gli intrecci nella materiale collocazione e nella presentazione
che ne danno i mezzi di corredo. Ma non sempre è stato possibile
procedere a questi aggiustamenti, praticabili solo nei casi sicuri che non
comportano arbitri e non danno luogo ad equivoci. Nei non pochi casi in
cui reali, strette continuità archivistiche e ancor più spesso il disordine
impedivano il taglio istituzionale periodizzante, la scelta della
collocazione in un periodo piuttosto che in un altro è stata fatta secondo
la consistenza, e in qualche caso anche secondo la rilevanza, delle carte
proprie dell'uno o dell'altro periodo. Un opportuno gioco di rinvii segnala
queste situazioni, che si sono manifestate con maggiore frequenza nella
distinzione tra periodo napoleonico e Restaurazione. Va infine ricordato
che quando gli scavalcamenti cronologici non sono rilevanti, non si è
ritenuto necessario usare alcun particolare accorgimento e nemmeno
procedere a continue, petulanti precisazioni. Entro ciascuno dei tre periodi principali interni alla parte I, come sopra
individuati, sono state talvolta poste in luce sottoperiodizzazioni rese
esplicite con un titoletto a destra in neretto, di corpo minore rispetto a
quello della periodizzazione principale. Fondi che scavalcano una o più sottoperiodizzazioni sono stati collocati in
quella nella quale hanno inizio le carte, senza rinvii dalle
sottoperiodizzazioni successive. Così, ad esempio, chi intenda studiare il granducato lorenese troverà
nella sottoperiodizzazione " Periodo lorenese " i fondi che iniziano in
quell'epoca; ciò non esclude che nelle sottoperiodizzazioni precedenti
possano trovarsi fondi che si protraggono fino alla fine del sec. XVIII. Gli archivi dei comuni dell'Italia centro-settentrionale, per la parte
precedente al periodo napoleonico, sono stati collocati nel periodo degli
Antichi regimi, sia nel caso più evidente di archivi di comuni che divennero
capitali di Stati preunitari l'esempio tipico, Firenze), sia nel caso degli altri
comuni oggi capoluoghi di provincia e quindi sedi di Archivi di Stato. In
questo secondo caso si è avuto cura di spiegare molto sommariamente i
rapporti e le sovrapposizioni che si vennero a creare tra le antiche
magistrature comunali, da cui andava scomparendo ogni carattere di
sovranità, e i nuovi organi locali dello Stato regionale che man mano
venivano creati e coesistevano spesso con i primi. Per analogia sono
stati collocati sotto gli Antichi regimi anche gli archivi dei comuni dell'Italia
centro-settentrionale oggi sede di Sezione di Archivio di Stato. Sono
state invece collocate nella parte III della voce le carte di tutti i suddetti
archivi comunali a partire dal periodo napoleonico, da quando cioè il
comune assume con chiarezza la sua moderna fisionomia di ente
autarchico territoriale senza più dubbio distinto ormai dallo Stato. Gli archivi di tutti gli altri comuni conservati oggi negli Archivi di Stato
sono stati collocati per intero nella parte III (cfr. 0 7.b).
6. Ordine dei fondi all'interno dei periodi storici. Diplomatici. Le maglie della periodizzazione adottata sono così larghe
che non esauriscono il problema dell'ordine in cui descrivere i fondi.
All'interno del periodo o sottoperiodo la collocazione dei singoli fondi si è
dovuta dunque ispirare ad ulteriori criteri. Innanzi tutto, ad uno di natura più strettamente archivistica. Quando la
struttura di un insieme documentario è particolarmente ricca, articolata e
complessa, e fondi molteplici appaiono uniti da vincoli che è apparso
necessario rispettare e porre in evidenza, allora nella stesura della voce,
al di sopra del livello base costituito, come già ricordato, dal fondo, sono
stati accolti uno o due ulteriori livelli gerarchicamente sovrastanti,
contraddistinti tipograficamente da titoli in maiuscolo collocati l'uno al
margine, l'altro, in corpo più grande, al centro della pagina. Nella voce
Modena, ad esempio, la gerarchia è data nell'ordine da: Archivio segreto
estense, Casa e Stato, Documenti riguardanti la Casa e lo Stato, dove
questo ultimo è uno dei molti fondi che compongono il grande e
complesso Archivio segreto estense. Dove questi raggruppamenti non esistono (ed è il maggior numero dei
casi), o dove ve ne sono di molteplici (ma sono pochi casi), o infine,
quando necessario, all'interno di essi raggruppamenti, si è seguito,
nell'ordine di collocazione, un criterio che potremmo chiamare sistematico
se la parola non facesse pensare all'esistenza di un grande rigore là
dove invece si tratta necessariamente solo di indirizzi di massima. La prima grande partizione, che riguarda ovviamente solo gli Archivi che
hanno sede nelle capitali degli antichi Stati, è stata quella fra organi
centrali e organi periferici; ed è apparso naturale far precedere i primi.
Nell'ambito degli organi centrali (e, per analogia, di quelli periferici) sono
stati collocati in testa - volendo usare, in prima approssimazione, le
parole di salvatore Bongi - gli archivi delle " magistrature e istituzioni in
cui fu la direzione interna ed esterna della cosa pubblica ". Ciò significa
che di massima si è partiti, ovviamente con più precisione a cominciare
dal periodo napoleonico, dagli archivi degli organi con competenze più
ampie e generali (" costituzionalmente rilevanti " diremmo con linguaggio
moderno): nell'ordine - quando distinguibili - legislativi, consultivi e di
controllo. Si è passati poi - traducendo ancora in linguaggio moderno - agli organi
dell'amministrazione attiva: prima a quelli relativi alla politica interna, poi
a quelli relativi alle attività finanziarie, a quelle economiche e sociali, a
quelle della pubblica istruzione ed infine agli organi militari L'eccezione costituita dall'Archivio centrale dello Stato, che
ha collocato i ministeri in ordine alfabetico, viene chiarita nella
introduzione a quell'Archivio. Ciò sempre che una struttura
archivistica consacrata ab antiquo - che divida ad esempio per materia
un intero archivio di casa regnante - non presenti un ordine diverso. Si era anche pensato di seguire l'ordine dato da almanacchi, calendari
ufficiali, eccetera, a partire dalle epoche in cui i singoli Stati cominciarono
a dotarsi di siffatti strumenti; ma, poiché l'ordine in essi espresso è di
anno in anno mutevole, oltreché spesso lacunoso e poco rigoroso, l'idea
è stata abbandonata, tranne che nel caso di Napoli per il primo periodo
borbonico e per quello murattiano. Quelle pubblicazioni sono state
tuttavia tenute presenti, accanto alle leggi coeve, per stabilire meglio i
rapporti che correvano tra questo o quell'ufficio e quindi per collocarne
meglio i rispettivi archivi nelle singole voci. Così, ad esempio, è stato
possibile individuare numerose commissioni sorte in seno ad organi di
controllo e ricollocarne gli archivi accanto a quelli degli organi stessi, dai
quali talvolta erano stati separati. Così ancora è stato possibile individuare caratteristiche di uffici che,
benché indipendenti, facevano però capo ad altri, cui sono stati
accostati. E stato possibile infine collocare in molti casi dopo gli archivi di
organi con competenza mista, o comunque molto estesa (ad esempio
segreterie di Stato e ministeri), quelli degli organi con competenza più
specifica che da essi ebbero via via origine. Delle soluzioni adottate in casi speciali - ad esempio, per le
amministrazioni centrali di livello non ministeriale che coesistono con i
ministeri di tipo moderno - è data ragione volta a volta nelle singole
voci. Gli archivi degli organi giudiziari, quando questa loro natura appare
sufficientemente riconoscibile, anche se non sempre esclusiva, sono stati
collocati dopo quelli del potere esecutivo. E chiaro che questa distinzione
è, nel periodo degli antichi regimi, tra le più labili e incerte; non stupirà
quindi di trovare carte relative a funzioni giudiziarie in fondi collocati
anche altrove. Dal periodo napoleonico in poi la distinzione è invece, in
generale, più netta, specie per quanto riguarda gli organi centrali; e, a
sottolineare la natura del nuovo modello di organizzazione giudiziaria, è
stato seguito, sempre a partire da Napoleone, un ordine interno che sale
dalle giurisdizioni di grado inferiore a quelle di grado superiore. Le
giurisdizioni speciali e straordinarie sono state collocate di massima dopo
quelle ordinarie. Infine negli Archivi dove era stato adottato ab antiquo un sistema di
ordinamento per materia (Milano e, in parte, per limitarci ai grandi istituti,
Mantova e Torino) questo è stato rispettato e in vario modo combinato,
senza alterarlo, con i criteri generali adottati dalla Guida. Un cenno a sé meritano i " diplomatici ". Col nome di diplomatico figurano
nella Guida solo quelli così chiamati per atto di nascita o per consolidata
tradizione; essi, sempre per ossequio alla tradizione, sono stati collocati
in testa alla voce. Quale che sia il nome oggi localmente in uso, le altre raccolte di
pergamene sono state collocate nella parte III della voce (cfr. 0 7.s). Va
avvertito che alcune pergamene, tratte in alcuni Archivi dalla costole di
antiche legature, sono talvolta semplici frammenti, in qualche caso anche
di testi letterari o musicali.
7. suddivisione della parte III della voce. La parte terza delle singole voci non ha al suo interno, per la
caratterizzazione che già abbiamo sommariamente ricordata, partizioni
storiche e periodizzanti. Ha invece partizioni sistematiche, che qui di
seguito elenchiamo, avvertendo, come è del resto prevedibile, che non
tutte compaiono in tutte le voci e che in alcune compaiono partizioni
affatto specifiche, quale ad esempio " Archivi di interesse
dinastico-familiare degli Estensi ", nella voce Modena. I criteri della sistemazione sono in realtà eclettici. Non si tratta cioè di
categorie o di " funzioni " astrattamente considerate, ma di
raggruppamenti che si ispirano a fatti archivistici, o a situazioni storiche,
o a peculiarità istituzionali. Ogni partizione ha pertanto la sua ragione
d'essere, che cercheremo brevemente di illustrare, quando non sia di per
sé evidente. a. Feudi. Categoria presente molto raramente. b. Comuni. Vi sono descritti gli archivi dei comuni che, a titolo di deposito
o ad altro titolo, sono conservati nell'Archivio di Stato. In testa figurano
gli archivi dei comuni cui si riferiscono le singole voci, compresi, a partire
dal periodo napoleonico, quelli che per gli anni precedenti sono
ricompresi sotto gli Antichi regimi (cfr. 0 5, pp. 13-14). Seguono, in ordine
alfabetico, gli archivi degli altri comuni, talvolta divisi, al loro interno, nei
diversi periodi: antichi regimi, periodo Napoleonico, restaurazione, Italia
unita. Alcuni archivi comunali hanno conglobato atti di istituzioni
originariamente ad essi estranee pervenute per ragioni che si è cercato
volta a volta di chiarire e che spesso sono riconducibili alla funzione da
quegli archivi svolta, specie nell'800, di istituti conservatori del complesso
delle memorie locali. c. Province. Categoria scarsamente rappresentata. d. Archivi fascisti. Questa categoria è stata esemplata su quella esistente
nell'Archivio centrale dello Stato. Si limita a raccogliere gli archivi del
partito fascista e degli enti ad esso più strettamente collegati. e. Comitati di liberazione nazionale. Anche questa è una collocazione di
comodo, che non intende dirimere la questione - anzi, ad essa si sottrae
- se i comitati fossero divenuti organi di governo dello Stato o fossero
sempre rimasti semplici strumenti di collegamento fra i partiti. f. Archivi notarili, Non crediamo sia qui necessario sottolineare la
peculiarità e la continuità plurisecolare di questi archivi. Vogliamo solo
ricordare le difficoltà che si sono incontrate a darne una plausibile
articolazione interna, che in effetti si presenta con notevoli difformità da
Archivio ad Archivio. Qui possiamo solo anticipare: a) che sotto questa
categoria sono stati collocati anche gli organi di governo del notariato,
quali i collegi notarili; b) che atti notarili si possono trovare anche altrove.
Così ad esempio nell'Archivio di Stato di Roma parte degli atti notarili
sono collocati di seguito agli uffici della camera apostolica (e quindi nella
sezione dedicata agli Antichi regimi, nei quali i notai erano incardinati; c)
che gli atti dei giudici ai contratti, che si conservano in alcuni Archivi di
Stato meridionali, sono stati collocati insieme agli atti notarili. Più in
generale va detto che gli atti notarili sono stati raggruppati in linea di
massima secondo il criterio della provenienza (di quale natura essa di
fatto sia, è specificato volta per volta), senza tuttavia impegnarsi a
scendere fino al livello delle " piazze ", e, meno che mai, a quello del
singolo notaio. Una elencazione delle " piazze " sarebbe stata infatti
troppo lunga e difficoltosa, anche per la loro incertezza attraverso i
secoli. All'interno dei raggruppamenti operati secondo la provenienza gli
atti sono stati distinti per secoli, con l'indicazione per ogni secolo
dell'anno iniziale e di quello terminale. I volumi notarili a cavaliere tra due
secoli sono stati computati, ogni qualvolta lo stato dell'ordinamento e
dell'inventariazione lo rendeva possibile (ed è il maggior numero di casi),
con il secolo in cui iniziano; il che ha comportato qualche sovrapposizione
di date. g. Catasti. La collocazione in questa categoria di larga parte degli atti
catastali conservati negli Archivi di Stato deriva dalla difficoltà di
ricondurre i catasti sotto l'archivio degli uffici che presiedevano,
centralmente e localmente, al servizio catastale. E ciò per due motivi. Il
primo sta nel fatto che molte volte la vita " attiva " di un catasto si
prolunga assai oltre quella dell'ufficio o addirittura dello Stato che per
primo lo impiantò. Il secondo motivo sta nel fatto che in molti Archivi di
Stato i catasti costituiscono ab immemorabili separate raccolte e
collezioni, nelle quali sono compresi talvolta anche atti di accertamento di
beni non riconducibili sotto la moderna categoria di catasto. Non
mancano tuttavia casi in cui gli atti catastali costituiscono, e come tali
compaiono nella Guida, serie di archivi comunali o di uffici statali preposti
alla rilevazione: un caso cospicuo è quello delle scritture centrali del
catasto onciario, descritte, nella voce dedicata all'Archivio di Stato di
Napoli, nell'ambito della Camera della sommaria. Non mancano in questi casi gli opportuni rinvii. h. Atti demaniali. Sono stati collocati sotto questa categoria - che trae il
nome dalla tradizione archivistica meridionale, e in effetti la categoria
stessa è presente solo negli Archivi del Mezzogiorno - i documenti
prodotti dai vari uffici che hanno presieduto alla liquidazione degli usi
civici. Ancora oggi le commissioni regionali per la liquidazione degli usi
civici versano periodicamente negli Archivi di Stato le pratiche esaurite,
composte da documenti talvolta plurisecolari. E questo il motivo che ha
indotto a non procedere a separazioni che sarebbero risultate
necessariamente arbitrarie. i. Stato civile. Anche gli atti di Stato civile sono conservati di solito in serie
separate. Alcune ebbero origine nei diversi Stati in seguito all'introduzione del
codice napoleonico, altre dopo l'Unità, in seguito all'applicazione del
codice civile del 1865. Nel periodo della Restaurazione invece non tutti gli Stati mantennero la
funzione di Stato civile ma alcuni la restituirono alle parrocchie; ciò ha
consigliato di porre in questa categoria anche i libri parrocchiali, sempre
per il periodo della Restaurazione. I pochi libri parrocchiali del periodo degli Antichi regimi, pervenuti negli
Archivi di Stato, sono stati invece collocati sotto la partizione Enti
ecclesiastici (cfr. 0 7.o). Giova ricordare che, secondo la legislazione italiana, gli atti di Stato civile
constano di due serie di originali, una conservata presso il comune, l'altra
presso il tribunale. Quest'ultima deve essere versata negli Archivi di Stato soltanto fino al
1865 (ma alcuni tribunali hanno versato anche registri di data
posteriore). l. Università, arti, collegi e ordini professionali. Nel raggruppare sotto
questa categoria archivi che vanno da quelli delle università degli studi a
quelli dei più vari ordini professionali, non si è tenuto conto della
collocazione degli enti produttori rispetto al diritto pubblico o privato e
tanto meno della funzione pubblica da essi di fatto esercitata in epoche
in cui la distinzione fra diritto pubblico e diritto privato non corrispondeva
a quella oggi comunemente adottata. m. Camere di commercio. Anche questa categoria è giustificata dalla
continuità degli archivi, pur nella relativa mutevolezza del nome e della
non sempre ben definita natura giuridica delle camere. Devono intendersi
ricomprese anche le carte del periodo fascista durante il quale, a partire
dal 1926, le camere assunsero il nome di consigli provinciali dell'economia
corporativa. n. Opere pie, istituzioni di assistenza e beneficenza, ospedali. Il termine
opera pri è quello originariamente adottato nella legislazione italiana
L.3 ag. 1862, n. 753: " sull'amministrazione delle
Opere pie ". mutato poi in quello di " istituzione pubblica di
beneficenza " e infine " di assistenza e beneficenza "
L.17 lu. 1890, n. 6972, art. 1: " Sono istituzioni di beneficenza soggette
alla presente legge le opere pie ed ogni altro ente morale che abbia per
fine: a) di prestare assistenza ai poveri, tanto in istato di sanità, quanto
di malattia; b) di procurarne l'educazione, 1'istruzione, l'avviamento a
qualche professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo il
miglioramento morale ed economico ". Cfr. infine il r.d. 30 dic. 1923, n.
2841: " riforma della 1.17 lu. I890, n.6972 sulle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza ". . Accostando i vari termini storici si è voluto, nella Guida, dare alla
categoria la maggiore estensione e ricomprendervi sia gli istituti
d'ispirazione religiosa (indicati di preferenza con il termine tradizionale di
opere pie) che quelli di natura laica, sottolineando inoltre come fra essi vi
siano numerosi enti ospedalieri antichi. Le istituzioni di assistenza e beneficenza, di cui è nota la continuità
attraverso i secoli, furono soggette fin dal sec. XVIII al controllo delle
autorità pubbliche e a frequenti fusioni e concentramenti dei loro
patrimoni. La legge del 1862 creò le congregazioni di carità, enti
necessari di ogni comune, nelle quali in particolare vennero sempre più
concentrandosi patrimoni e archivi di vecchie istituzioni caritative. Così pure avvenne in seguito alla 1.3 giu. 1937, n. 847 che sostituì alla
congregazione l'ente comunale di assistenza. Con le carte degli enti
istituiti in ogni comune dopo l'Unità sono così pervenute di solito negli
Archivi di Stato quelle assai più antiche di opere pie e ospedali sottoposti
all'amministrazione degli enti stessi. Non sempre è stato possibile evitare contaminazioni di carte tra le due
categorie di enti: e ciò spiega le sfasature di date che talvolta si
riscontrano. Così pure non sempre sono ben distinti tra loro gli archivi
delle singole opere pie, a loro volta oggetto, nella loro esistenza
secolare, di numerose interferenze, trasformazioni e fusioni. La distinzione di questa categoria da quella delle corporazioni religiose
(vedi appresso) è in realtà piuttosto labile e va ricondotta da una parte
al giudizio che dettero gli esecutori delle leggi eversive o di riforma sui
fini prevalentemente di culto o di assistenza degli enti ecclesiastici,
dall'altra al consolidarsi in categorie archivistiche delle primitive, ma non
sempre rigorose, distinzioni giuridiche. Non ci si dovrà dunque
meravigliare se documenti della funzione assistenziale si ritrovano anche
sotto la categoria delle corporazioni religiose e viceversa. Va ancora detto che talvolta, negli Archivi del Mezzogiorno, carte di opere
pie si trovano frammiste a quelle dei consigli generali degli ospizi che,
secondo la legislazione borbonica, avevano potere di vigilanza sulle
opere stesse. I fondi delle opere pie e delle altre istituzioni descritti in questa
partizione sono collocati in ordine cronologico. o. Enti ecclesiastici. L'esistenza delle categorie n) e p) rende evidente
che sotto questa non si troveranno tutti gli archivi di istituzioni "
ecclesiastiche " conservati negli Archivi. di Stato, ma solo quelli di
vescovati, parrocchie, tribunali ecclesiastici, eccetera, che, a norma della
vigente legislazione, dovrebbero essere esclusi dalla conservazione negli
Archivi di Stato (vedi pp. 5-6). Una presenza, quindi, rara e casuale.
Archivi di questa natura possono comunque trovarsi anche fra le
corporazioni religiose. p. Corporazioni religiose. Si tratta di una categoria che trae origine dagli
archivi venuti in possesso dello Stato in seguito alle varie leggi eversive
emanate dagli antichi Stati italiani, dai regimi napoleonici, e poi dallo
Stato italiano. L'espressione adottata è quella tradizionale che risale alle
norme soppressive del 1866 (r.d. 7 lu. 1866, n. 3036) L'art. 1, a prescindere dalle difficoltà interpretative cui ha
dato luogo, così le definisce: " non sono più riconosciuti nello Stato gli
ordini, le corporazioni e le congregazioni religiose, regolari e secolari, ed i
conservatori e i ritiri, i quali importino vita comune ed abbiano carattere
ecclesiastico. Le case e gli stabilimenti appartenenti agli ordini, alle corporazioni, alle
congregazioni ed ai conservatori e ritiri anzidetti sono soppressi ". La
categoria si definisce ancor meglio negativamente, cioè attraverso
l'elencazione delle categorie di istituti sottratti alla " devoluzione n dei
loro beni al demanio o agli enti territoriali: l'art. 18 parla di edifici e di altri
beni adibiti al culto, di quelli dei vescovati, dei seminari, " delle
cappellanie laicali e dei benefizi di patronato o laicale o misto " Furono esclusi dalla devoluzione (art. 33) anche pochissimi istituti
ecclesiastici di eccezionale valore storico o artistico. . L'art. 24 della legge destinava i beni culturali ai musei, alle biblioteche -
e, doveva intendersi, anche agli Archivi - delle rispettive province. Però
molti documenti ancora utili all'amministrazione dei beni delle
corporazioni e alla liquidazione delle relative pendenze vennero
trattenuti dagli organi statali preposti alla soppressione e quindi
trasmessi agli Archivi in anni successivi, specie ad opera delle intendenze
di finanza e degli uffici del registro. Non meraviglierà quindi di trovare
negli archivi di alcune corporazioni atti di data più recente di quella della
soppressione, non essendo stati tenuti sempre ben distinti i documenti
dell'ente soppresso da quelli dell'ente soppressore, così come del resto
era avvenuto anche nelle soppressioni preunitarie. L'organizzazione interna di questa categoria è risultata molto complessa
e non si presenta del tutto uniforme nei vari Archivi. In linea di massima
le corporazioni sono state innanzitutto divise con criterio geografico, in
base alle località di appartenenza, mettendo in testa il capoluogo di
provincia e in ordine alfabetico le altre sedi. Al di sotto di questa prima
ripartizione le singole corporazioni sono state collocate in ordine
cronologico, in base all'atto più antico posseduto da ciascuna di esse.
Solo nell'Archivio di Stato di Roma, che conserva le carte dei vari ordini
religiosi indipendentemente dalle località in cui ebbero sede le singole
case, queste sono poste in ordine alfabetico chiarendo quali documenti
appartengono alla casa centrale e quali alle case fuori Roma. Per il resto si sono rispettati i vari raggruppamenti cosi come si sono
venuti formando nei singoli Archivi. In qualche Archivio, sempre però
conservandosi le due suddivisioni accennate, le carte delle corporazioni
sono raggruppate a seconda della diocesi di provenienza; in qualche
altro sono raggruppate in base alla occasione storica della soppressione
dell'ente e quindi in base al momento dell'ingresso delle carte in Archivio;
in qualche altro ancora in base alla natura giuridica dell'ente; in altri,
infine, sono combinati tra loro i diversi criteri. Di ciascuna corporazione è stato indicato, quando possibile, l'ordine
religioso di appartenenza. La mancanza di adeguati mezzi di corredo e la
difficoltà a seguire le mutazioni dei nomi degli ordini e il succedersi di più
ordini nella gestione della stessa casa, hanno impedito talvolta che
l'ordine, o gli ordini, fossero individuabili con la necessaria sicurezza. q. Archivi di famiglie e di persone (ovviamente, di persone fisiche). Sono
collocati in ordine alfabetico. Com'è noto, i nobili piemontesi e siciliani
sono conosciuti spesso col nome del predicato nobiliare piuttosto che con
quello del casato: in tali casi si sono rispettati gli usi locali. Sono state
date, ove possibile, sobrie notizie sulla famiglia e sulle persone. E stata
segnalata, ove possibile, la presenza, assai frequente, di nuclei
documentari di altre famiglie imparentate con quella cui si riferisce il
fondo, sempre che le loro carte avessero una certa rilevanza e
consistenza. r. Archivi diversi. E chiaro che questa partizione risponde più ad un
criterio negativo - nel senso che raccoglie tutti quegli archivi che non si
sono potuti inserire nelle precedenti partizioni - che positivo. Si può
tuttavia, esemplificando, menzionare gli archivi che più frequentemente vi
compaiono: archivi non dello Stato italiano né degli Stati preunitari, quali
quelli di ambasciate straniere; archivi di enti pubblici vari, ad esempio di
alcuni consorzi; archivi di istituzioni private, dalle prime società operaie
alle istituzioni culturali o di diporto; più raramente vi compaiono archivi di
aziende industriali o di società commerciali. s. Raccolte e miscellanee. Sono le più varie: non solo raccolte di
pergamene o di documenti cartacei, ma di carte geografiche, bandi
manoscritti o a stampa, leggi, fotografie, manoscritti storico-letterari,
timbri, sigilli, cimeli, eccetera. E appena il caso di avvertire che le
miscellanee pertinenti ad un determinato ufficio o istituto o anche a interi
periodi storici sono state collocate rispettivamente assieme all'archivio
dell'ufficio o istituto o nell'ambito del periodo storico cui si riferiscono e
non in questa categoria finale.
8. Nome del fondo. Delineata così per sommi capi la struttura generale della Guida, occorre
ora indicare quali elementi siano stati posti in evidenza nella descrizione
dei singoli fondi. Innanzi tutto il nome. L'obiettivo, già ricordato, è stato
quello di dare al fondo il nome dell'istituto o dell'ufficio che produsse le
carte. La verifica dei nomi tradizionali, se ha permesso in molti casi di
rettificare denominazioni scorrette, ha anche posto in evidenza che
l'obiettivo stesso non era sempre raggiungibile. In questi casi sono state segnalate le discordanze fra il nome
dell'archivio e la sua reale configurazione. La casistica di queste
discordanze, per le quali si è proceduto caso per caso alle opportune segnalazioni, è molto varia; essa
peraltro può essere ricondotta di massima sotto tre categorie. La prima comprende le numerose situazioni in cui il nome dell'istituto o
ufficio è cambiato nel corso degli anni ma è rimasto unitario l'archivio da
esso prodotto, anche perché spesso non cambiavano sostanzialmente le
competenze. In questi casi sono stati indicati il primo nome e il
successivo o i successivi, legati dall'avverbio poi. Non si è ritenuto
tuttavia necessario indicare nel titolo del fondo tutti i nomi, quando essi
risultano nelle notizie storico-istituzionali (sulle quali vedi subito
appresso) o nei repertori (cfr. p. 17). Nella parte seconda delle singole
voci, quella dedicata agli archivi postunitari, i fondi sono indicati con il
nome che l'ufficio aveva alla data dell'ultimo documento versato. La seconda categoria riguarda i casi in cui la pluralità degli uffici che
hanno prodotto le carte confluite a costituire quello che ha
tradizionalmente assunto il nome di " fondo " o " archivio ", e che come
tale è stato recepito nella Guida, non è legata dalla successione sopra
considerata. In questi casi, quale che sia il nome adottato - che può
essere quello fissato dalla tradizione, o quello delle carte prevalenti per
qualità o quantità - si è avuta cura di avvertire che il fondo non è
costituito dall'archivio organico di una magistratura; e, dove possibile,
sono stati descritti succintamente i modi della formazione del complesso
documentario e sono state altresì indicate le magistrature i cui documenti
sono in esso confluiti. La terza categoria raggruppa i casi in cui il nome del complesso di carte -
che per comodità espositiva e chiarezza tipografica e secondo i criteri
sopra enunciati (cfr. p. 5) è stato ugualmente descritto a livello di fondo -
è disancorato da ogni previa specifica definizione istituzionale (ad es.: un
coacervo di carte giudiziarie o, nell'Archivio di Stato di Roma, la
Miscellanea di carte politiche e riservate). Anche in questi casi di
consolidato disordine, del quale i redattori della Guida non hanno potuto
che prendere atto, si è cercato, finché possibile, di indicare le
magistrature e gli uffici i cui documenti sono andati a formare il non
organico complesso. Per il periodo degli Antichi regimi il nome della magistratura o ufficio è
stato dato nella forma astratta o personificata a seconda dell'uso
prevalente " fattone nelle carte o, quando è stato possibile verificarlo,
nella legislazione: ad esempio, " sacra regia udienza ", ma " giudici ai
contratti ". Per i successivi periodi invece si è adottato come regola il
termine astratto, almeno che non vi fosse una costante indicazione
contraria nelle pubblicazioni ufficiali. Anche per quanto riguarda l'inserzione, nel nome del fondo, della
circoscrizione territoriale di competenza dell'ufficio produttore è stato
seguito un criterio diverso per gli Antichi regimi e per quanto avvenuto
dal periodo napoleonico in poi. Nel primo caso non si è ritenuto possibile
adottare norme precise. Nel secondo caso, quando cioè le competenze
territoriali cominciano ad essere definite con uniforme esattezza, la
competenza degli uffici a circoscrizione provinciale non è stata indicata
quando il nome coincide con quello del capoluogo di provincia (ad es.,
nell'Archivio di Stato di Livorno: " Prefettura del dipartimento del
Mediterraneo ", per quella napoleonica; invece: " Prefettura " - si intende
" di Livorno " - per quella italiana). Un problema a sé è costituito dai nomi di magistrature e uffici di territori
che hanno fatto parte di Stati non italiani. Per questi nomi si è usata la
dizione, straniera o italiana, che aveva prevalentemente corso. Ad
esempio, per i territori che entrarono a far parte dell'impero francese, si
è usata la lingua francese; non così però per quelle zone, come ad
esempio la Toscana, dove l'uso pubblico della lingua francese non fu
praticato. Se si trattava di magistrature di cui non è stata data notizia
nei repertori si è fatto comunque seguire tra parentesi l'altro nome,
italiano o straniero. I nomi non italiani, sia di magistrature che di località, sono stati ripresi
dalle fonti normative dell'epoca. Infine, delle qualifiche di " regio ". " imperial regio " e simili, che
compaiono nei nomi ufficiali, non si è tenuto conto quando, essendosi
ormai affermata la struttura moderna dello Stato, quelle qualifiche
avevano perso ogni significato di reale riferimento alla persona del
sovrano.
9. Consistenza. Al nome segue la consistenza del fondo (non stupisca la presenza di
poche consistenze non precise segnalate con un " circa ", indice del
particolare disordine di alcuni fondi). La redazione ha dovuto al riguardo
affrontare un problema terminologico. Com'è noto, le unità archivistiche
superiori al fascicolo (le " macrounità ") vengono chiamate nelle varie
zone archivistiche con nomi diversi, che rispecchiano solo in patte
diversità di condizionamenti materiali: busta, mazzo, fascio, pacco,
cartella, filza, scatola, cassetta, eccetera. La redazione centrale si era
riservata di unificare questa terminologia; ma vi ha poi il più delle volte
rinunciato per evitare arbitri ed equivoci. I volumi e i registri sono stati
comunque indicati a parte, separatamente quando possibile, altrimenti
congiuntamente, con l'endiadi " t volumi e registri ". Talvolta ci si è
accontentati di una segnalazione quantitativa globale di buste (o altro
termine equivalente), registri e volumi. A parte sono state indicate,
quando possibile, le pergamene cosiddette " sciolte " (da non
confondere con quelle raggruppate nei " diplomatici " e nelle raccolte,
delle quali si è già detto), dando separatamente, secolo per secolo, la
consistenza di quelle anteriori al 1300.
10. Datazione. La datazione dei fondi, per la quale talvolta ci si è dovuti accontentare
del secolo, è stata collocata, tra parentesi, subito dopo la consistenza, a
sottolineare che essa si riferisce alle carte e non all'istituto che dà il
nome al fondo. Ogni qualvolta è stato possibile accettare la presenza di
rilevanti lacune le date estreme sono state spezzate in due o più coppie,
allo scopo di non ingenerare l'illusione di una inesistente continuità di
documenti attraverso il tempo. Quando tale indicazione sarebbe stata
troppo macchinosa, ci si è limitati a segnalare le lacune in modo generico
(ad esempio, " il fondo ha carattere continuativo solo a partire dal sec. XIV ", oppure " con lacune per il sec. XV ", e simili); va da sé che alcuni
fondi, riferendosi ad attività politiche ed amministrative intermittenti,
sono di per sé saltuari, quali le raccolte di statuti o di provvigioni e in
genere le più antiche raccolte di provvedimenti normativi. Quando si
tratta di copie di documenti di particolare rilievo (ad esempio, gli statuti o
le pergamene più antiche con le quali inizia un fondo) è stata, se
possibile, indicata, con formule varie, anche la data dell'atto copiato. Questa assume particolare rilievo negli statuti, nei cartulari, nelle
trascrizioni di privilegi ordinate dalle autorità, e simili, di cui non si
possiede quasi mai la redazione originale ma una successiva trascrizione
spesso con modifiche o interpolazioni; trascrizione cui seguono poi, di
solito, aggiornamenti e aggiunte. In alcuni di questi casi si è riusciti ad
indicare prima le date estreme degli atti copiati e poi la data di ascrizione
(ad esempio: " Concessioni e privilegi 1230-1310 in copia del sec. XV con
successive aggiunte del sec. XVI ").
11. Mezzi di corredo. I mezzi di corredo, la cui esistenza è segnalata dopo la datazione, sono
stati ricondotti a una ristretta tipologia, che consenta di riconoscerne
facilmente la natura e non crei aspettative destinate a rimanere deluse.
La qualifica di inventario è stata usata per i sussidi sufficientemente
analitici (sarà facile constatarne il numero non rilevante). Negli altri casi è
stata usata l'espressione inventario sommario o, ancor più
modestamente, elenco (con la variante elenco di versamento per i fondi
postunitari). Quando sono stati segnalati indici, si è cercato di
specificarne la natura (onomastici, toponomastici, eccetera). Degli
inventari a stampa l'indicazione è stata ripetuta, completandola, nella
bibliografia posta in calce alla descrizione del fondo. La segnalazione,
quando possibile, della data (anche solo del secolo) di compilazione del
mezzo di corredo offre un altro elemento di giudizio. E' stato anche, di massima, indicato quando lo strumento di lavoro è "
scarsamente attendibile ", " non rispondente all'attuale ordinamento ",
eccetera. I protocolli, le rubriche e le altre chiavi di ricerca coeve all'archivio non
sono state considerate mezzi di corredo. Esse sono state pertanto
ricomprese nella consistenza del fondo. Al posto della indicazione dei mezzi di corredo è stato scritto " non
ordinato " soltanto quando il fondo è del tutto disordinato e non
solamente privo di strumenti di consultazione, cioè quando non è in alcun
modo possibile garantire la ricerca. Si tenga peraltro presente che negli archivi moderni la ricerca è resa in
prima istanza praticabile dalla conoscenza del titolario, in base al quale
gli archivi sono organizzati. Esiste insomma, volendo generalizzare, una
ampia " zona grigia " compresa tra la segnalata esistenza dei mezzi di
corredo e il dichiarato disordine.
12. Notizie storiche e archivistiche premesse ai singoli fondi. Ai sopra illustrati elementi essenziali per la caratterizzazione di ciascun
fondo sono state fatte seguire sintetiche notizie prima
storico-istituzionali (per quelle concentrate nei repertori, cfr. 0 17), poi
archivistiche; la differenza è stata evidenziata dall'uso di un diverso
corpo tipografico (per il loro rapporto con le introduzioni che aprono le
singole voci, si veda appresso, 0 15). Inutile e disviante dalle finalità della Guida generale sarebbe stato
diffondersi in notizie storico-istituzionali dedotte dalla letteratura o dalle
stesse carte d'archivio quando esse non fossero state strettamente
funzionali alla presentazione del fondo come oggi costituito. Pertanto le
informazioni sulle competenze, sull'organizzazione, sulle vicende
dell'ufficio o istituto sono state fornite soltanto allo scopo di una rapida
individuazione della natura e qualità dei documenti e delle loro partizioni
archivistiche. Rinvii sistematici alle raccolte ufficiali dei provvedimenti
normativi che hanno regolato la vita di uffici e istituti sono stati fatti (in
nota) quasi soltanto per il periodo napoleonico e per quello della
Restaurazione, sempre che i provvedimenti non figurino già nella voce di
repertorio corrispondente all'ufficio o all'istituzione. Va avvertito però che - come avviene anche oggi per la Raccolta ufficiale
delle leggi e dei decreti - non tutti i provvedimenti venivano pubblicati
nelle raccolte ufficiali, cosicché alcuni di essi sono stati desunti dalle carte
d'archivio. Si è ricorso talvolta anche a raccolte non ufficiali, come nel
caso di costituzioni o provvedimenti emanati nel corso di eventi
rivoluzionari. Le pubblicazioni indicate in forma abbreviata sono elencate
a p. XV. Analogo discorso va fatto per quanto riguarda la storia dell'archivio
(fondo) in quanto tale: struttura iniziale, dispersioni, scarti,
smembramenti, disordini, riordinamenti felici o maldestri, migrazioni,
eccetera sono stati ricordati solo in quanto utili alla comprensione del
modo in cui il fondo viene presentato nella Guida. Sono state evitate le
correnti lamentazioni sulle ingiustizie perpetrate nel corso del tempo,
dalla natura e dagli uomini, ai danni degli archivi. Il valore di " denuncia "
della Guida generale, cui abbiamo già accennato, nulla avrebbe
guadagnato dal ricorso alla retorica professionale.
13. Serie. Al di sotto del livello del fondo la Guida è discesa innanzi tutto a quello
della serie (sottolineiamo, come in altri casi, il carattere prevalentemente
pragmatico, e non " dottrinario ", che diamo in questa sede alla parola
serie). Si dovevano elencare tutte le serie che compongono un fondo ? Una
risposta uniforme si è rivelata impossibile, data la estrema varietà delle
situazioni esistenti. Così in alcuni casi, più frequenti man mano che ci si
avvicina ai nostri giorni, le serie non sono state indicate affatto. Ciò è
avvenuto, oltre che quando le serie non esistevano, quando o non erano
facilmente individuabili o ne era impossibile l'elencazione nell'ambito della
economia della voce perché troppo numerose e troppo arbitraria ne
appariva ma selezione o campionatura. All'estremo opposto, in molti casi
è stato possibile elencare tutte le serie. Fra i due estremi si sono date
alcune soluzioni intermedie, procedendo ad elencazioni parziali
variamente motivate ed introdotte in genere da formule tipo: " tra le
numerose serie si segnalano... ". Si è proceduto a raggruppamenti di serie - segnalati con un titolo
rientrante a destra o con il semplice a capo - quando si tratta di più serie
che si riferiscono, raggruppamento per raggruppamento, a distinte
competenze della magistratura o ufficio, o quando ne è comunque
possibile una comune caratterizzazione. Di ogni serie indicata sono stati forniti i seguenti elementi: il nome,
evidenziato con parentesi angolari; le date estreme; la consistenza. In
alcuni casi il disordine dei fondi e la mancanza di adeguati mezzi di
corredo ha costretto ad omettere la indicazione degli estremi cronologici
o delle consistenze. Al di sotto della serie si è scesi, qualche volta, a quelle che possiamo
chiamare " sottoserie ", contraddistinte tipograficamente dalla loro
rientranza a destra (nella descrizione delle serie divise in sottoserie si è
andato sempre a capo). Livelli ancora inferiori di descrizione analitica
compaiono raramente e non sono contraddistinti da canonizzati
accorgimenti tipografici. Le serie sono state elencate secondo l'ordine originario, posto
naturalmente che esso sia esistito o che sia parso fondatamente
ricostruibile, e fermo rimanendo, anche in questo caso, il rispetto dei più
utilizzati strumenti di corredo. Altrimenti si è seguito, di massima, uno
schema che ha collocato in testa le serie che rispecchiano l'attività
normativa e direttiva dell'ufficio o istituto, scendendo man mano verso
quelle esecutive e di contenuto meno generale, e finendo con le
miscellanee, le rubriche, i protocolli, eccetera.
14. Bibliografia Questo paragrafo è stato redatto da
Maria Angela Robotti Motta. . Ci si è limitati alla segnalazione delle opere strettamente archivistiche:
pubblicazioni ufficiali dell'amministrazione, raccolte di documenti, opere
che illustrano specificamente interi Archivi o fondi o serie, nonché quelle
particolarmente ricche di documentazione tratta dalle carte d'archivio.
Sono state escluse invece - per evitare inutili appesantimenti - le opere
prevalentemente storiche Qualche opera di cui si è
ritenuto di dover far menzione per questioni di carattere storico più che
strettamente archivistico è stata citata in nota. . Così, per quanto riguarda le fonti, sono state menzionate soltanto le
edizioni organiche, anche se incomplete, di documenti di un determinato
Archivio o di un singolo fondo, tralasciando le grandi edizioni di carattere
generale. Si è ritenuto utile inoltre includere nella bibliografia, se pure, a
rigore, impropriamente, anche gli inventari a stampa (cfr. p. 11). Anche
alla bibliografia è stato insomma assegnato un valore strumentale per la
migliore comprensione della storia, della natura e della consistenza
dell'Archivio e dei vari fondi descritti. Le opere indicate dagli autori che hanno redatto le singole voci sono
state, in sede di redazione centrale, controllate nei limiti delle possibilità
offerte dalle biblioteche romane e utilizzando ovviamente i repertori
bibliografici correnti allo scopo di uniformarne, ed eventualmente
completarne, le citazioni; è stato anche possibile, nel corso di questo
controllo, rinvenire pubblicazioni che non erano state indicate dagli autori
e che si è ritenuto opportuno includere (ma non si ha certo la pretesa di
aver segnalato ma bibliografia completa). Le opere sono state disposte
in ordine cronologico di edizione. La bibliografia citata nella Guida non ha limiti cronologici: essa è
retrospettiva e corrente; le opere segnalate, in genere, vanno dal sec.
XIX ad oggi, ma sono state citate, quando si è ritenuto opportuno, anche
pubblicazioni più antiche (qualche volta anche opere manoscritte), tanto
più se si tratta di opere uniche su determinati argomenti. In ogni voce relativa ad un Archivio viene segnalata una bibliografia di
carattere generale e una di carattere speciale. La prima è collocata
subito dopo la introduzione che apre ogni singola voce ed è a sua volta
divisa in due gruppi: il primo comprende le pubblicazioni che si è ritenuto
citare in forma abbreviata perché ricorrenti nel corso di tutta l'opera
Per i titoli completi di queste opere vedi p. XV.
. Si tratta di pubblicazioni ufficiali dell'amministrazione archivistica, quali
quelle già ricordate nei precedenti paragrafi, che interessano tutti gli
Archivi o quelli di una particolare regione, o di guide-inventari o di altri
strumenti di ricerca relativi a più Archivi o infine di altre pubblicazioni,
sempre di carattere generale, quale quella del Mazzatinti Alcune di queste pubblicazioni, riferendosi al complesso degli
archivi di una città, compresi perciò quelli non statali, vengono poi
nuovamente citate a proposito degli archivi comunali, degli archivi
notarili, degli archivi delle corporazioni religiose, degli archivi privati, in
genere di tutti quegli archivi o fondi che in seguito sono confluiti
nell'Archivio di Stato. Così ad esempio accade per il Bonaini, il Mazzatinti,
Archivi Toscana, Archivi Marche, Archivi Umbria, ASI 1956 e ASI 1960.
. E superfluo rilevare che le descrizioni e i dati contenuti nelle pubblicazioni
citate, specie in quelle più antiche, non sempre corrispondono alle attuali
situazioni degli Archivi: la diversa strutturazione che questi hanno
assunto nel corso del tempo, la creazione di nuovi Archivi con il
conseguente trasferimento di fondi, i modificati sistemi di inventariazione,
le dispersioni e le nuove acquisizioni, i danni dovuti alle guerre o ad altre
calamità, e così via, hanno dato talvolta agli istituti archivistici un volto
ben diverso da quello che ci appare attraverso la lettura di quelle
pubblicazioni; la loro consultazione può tuttavia non riuscire inutile per
comprendere le trasformazioni subite dagli Archivi stessi e talvolta per
chiarirne particolari situazioni che altrimenti resterebbero oscure o
inspiegabili. Il capoverso segna l'inizio del secondo gruppo tali opere costituenti la
bibliografia a carattere generale. Esso comprende pubblicazioni: più o
meno analitiche, che si riferiscono a tutto o a parte dell'Archivio descritto
e ne illustrano l'origine e la formazione o ne caratterizzano le modalità
dell'ordinamento o dell'inventariazione o ne descrivono la struttura
prendendo o meno in considerazione i singoli fondi o le singole serie e
fornendo o meno dati statistici. Si tratta, anche qui, di guide particolari o
relazioni, inventari o regesti, corredati o meno di documenti, ma anche di
trattazioni di particolari questioni inerenti all'Archivio, di raccolte di fondi,
di cataloghi di mostre e così via. La bibliografia di carattere speciale è invece distribuita nel corso della
voce, riferendosi ai singoli fondi, o gruppi di fondi, o serie. In essa
vengono segnalate, sempre con il criterio restrittivo imposto dalle finalità
della Guida, le opere che aiutano a lumeggiare la storia, la struttura, le
trasformazioni, i compiti e le finalità di magistrature, di enti pubblici e
privati, di istituzioni ecclesiastiche, di opere pie, di corporazioni, e così via
(così, ad esempio, per quanto riguarda l'amministrazione pubblica in
Italia dal medioevo all'Unità, è stata richiamata l'attenzione sulle
pubblicazioni della FISA, sulle raccolte di statuti conservate negli archivi
comunali e in generale, per i documenti del periodo medievale, sui
Regesta chartarum Italiae) nonché le altre pubblicazioni utili a chiarire
particolari situazioni emergenti da mutamenti storici e istituzionali o a
descrivere fondi di particolare importanza, quali il diplomatico o gli archivi
notarili. Per lo stato civile è stata indicata in forma abbreviata l'opera:
Commissione di demografia storica, citata peraltro solo quando si è
rilevata l'esatta corrispondenza tra i dati indicati in essa e quelli indicati
nella voce. Per gli archivi di famiglie e persone, infine, sono state citate in
genere le opere, anche a carattere biografico e storico, contenenti
riferimenti espliciti ai relativi fondi o serie (vedi ad esempio, per l'Archivio
centrale dello Stato, la bibliografia relativa alle carte Crispi, D'Annunzio,
Giolitti, eccetera). Quando gli scritti citati contengono anche una parte inventariale, ciò è
stato segnalato in parentesi quadra. Non sono stati indicati i titoli delle collane, ad eccezione dei Regesta
chartarum Italiae e delle collezioni curate dall'amministrazione
archivistica e dalla Fondazione italiana per la storia amministrativa.
15. Notizie collocate in testa alle voci. Delineati così ossatura e contenuto analitico della Guida, giova ora fare
un passo indietro e dar conto brevemente di quanto si è ritenuto
opportuno collocare in testa alle singole voci. Innanzi tutto, alcune informazioni pratiche (indirizzo, eccetera) e alcuni
dati globali e riassuntivi. Fra di essi, il totale delle pergamene
rappresenta la somma soltanto di quelle indicate come tali nella
descrizione dei diplomatici, delle raccolte ed anche dei singoli fondi
purché pergamene sciolte distintamente segnalate (vedi A 9); non
pretende cioè di indicare il numero di tutte le pergamene comunque
esistenti in un Archivio. Le biblioteche d'Archivio figurano solo in questa. sinteticissima
informazione d'apertura. Non è sembrato opportuno, in " atti, procedere in sede di Guida generale
ad una descrizione più o meno analitica dei materiale bibliografico, molto
vario e talvolta del tutto occasionale, posseduto dagli Archivi di Stato.
E' da augurarsi che il ministero per i beni culturali
proceda, con personale delle biblioteche, questo compito. Per le riviste
correnti possedute dalle biblioteche d'archivio si veda C. CASUCCI
L'organizzazione delle biblioteche degli Archivi di Stato italiani, in RAS,
XXXV (1975), pp. 342-373. . Qualche parola meritano anche le introduzioni che aprono le singole voci.
Esse hanno lo scopo, puramente funzionale, di offrire un panorama
sintetico dell'Archivio di Stato e delinearne le caratteristiche peculiari,
risalendo, se necessario, alla sua formazione storica; di giustificare le
grandi linee dell'ordine con cui i singoli fondi vengono presentati e
raggruppati all'interno delle partizioni fondamentali che abbiamo sopra
illustrato; di accennare a quegli ordinamenti del passato che abbiano
condizionato la situazione archivistica attuale, notando se il contenuto e
l'organizzazione della voce si distacchino in modo rilevante da vecchi
strumenti di ricerca.. Entro quest'ambito, è stata lasciata ad ogni Archivio
ampia libertà di redazione.
16. Toponimi. Sono ben note le difficoltà della toponomastica storica italiana, già
affrontate in altre opere non pervenute a soluzioni soddisfacenti: basti
pensare al fallimento dell'Atlante storico italiano. La redazione della
Guida non si è certo proposta di colmare questa lacuna. Tuttavia non ha
potuto sottrarsi al compito di effettuare alcuni controlli dei nomi, assai
numerosi, di località e di circoscrizioni territoriali, che si riferiscono a
periodi storici diversi, forniti dagli autori delle singole voci sulla falsariga,
per lo più, di mezzi di corredo compilati nei secc. XIX e XX, talora nel sec.
XVIII, raramente in epoca anteriore. Ciò in particolare per soddisfare due
esigenze: a) unificare i toponimi negli indici riconducendo ad un medesimo lemma i
diversi nomi assunti nel corso del tempo dalla stessa località; b) evitare di indicare le circoscrizioni territoriali di magistrature
preunitarie con nomi moderni, all'epoca sicuramente inesistenti. Potendosi disporre, come pubblicazioni sufficientemente attendibili e
complete, solo di quelle dell'ISTAT, Popolazione residente e presente dei
comuni, censimenti dal 1861 al 1971 con integrazioni fino al 1980, e
dell'Annuario generale del Touring Club ltaliano, 1980, la redazione è
stata in grado di individuare con sicurezza solo nomi di località in uso dal
momento dell'unificazione in poi. Ha deciso pertanto di indicare il nome
della località alla data del documento più recente di ciascun fondo,
aggiungendo tra parentesi il nome attuale, se diverso (ciò non ha
escluso, anche se li ha molto limitati, controlli su repertori di Stati
preunitari, quali, ad esempio, il Giustiniani e il Repetti). Per i notai, i catasti e le corporazioni religiose, fondi con carte in larga
misura preunitarie, si è indicato invece di massima l'ultimo nome
preunitario prescindendo dalla data del documento più recente, facendo
però seguire tra parentesi il nome attuale. Sono state poste in nota alcune notizie: il comune attuale di
appartenenza, se si tratta di frazioni o di località che non corrispondono
a circoscrizioni amministrative attuali; la provincia di appartenenza, se
diversa da quella dell'Archivio sotto la cui voce le località compaiono.
17. Repertori e indici. I repertori, assieme agli indici - delle magistrature e dei nomi di persona
e di luogo - costituiscono l'ultimo volume della Guida. Come si è già
accennato, Archivi di Stato di città che sono appartenute nel periodo
preunitario al medesimo organismo statale conservano carte di uffici
locali che ebbero, soprattutto a partire dal periodo napoleonico,
ordinamenti uniformi. Inoltre, in tutti gli Archivi di Stato si trovano carte di
uffici periferici postunitari. Ad evitare ripetizioni, le notizie di carattere
istituzionale relative a questi uffici e magistrature uniformi, quando essi
sono presenti in almeno due Archivi, sono state concentrate in repertori
distinti secondo gli antichi Stati. Anche per gli uffici locali dello Stato
italiano postunitario è stato compilato un repertorio. Le voci che, in ordine alfabetico, compongono i singoli repertori non
intendono offrire una traccia nemmeno schematica di storia delle
istituzioni. Le loro finalità sono meramente funzionali alla Guida. Così
come è stato fatto per le notizie storicogiuridicne premesse alla
descrizione dei fondi nei singoli Archivi di Stato (cfr. 0 12), ci si è limitati,
anche nei repertori, a dare i riferimenti normativi essenziali, evitando
descrizioni particolareggiate e notizie che non siano indispensabili alla
migliore conoscenza dei fondi stessi. La compilazione dei repertori ha assolto anche alla funzione, in sede
redazionale, di stabilire con esattezza il nome di ciascuna magistratura e
quindi quello del fondo che, nei singoli Archivi di Stato, vi corrisponde. si è
constatato che talvolta si usano, nelle medesime leggi, locuzioni diverse
o abbreviate; che altre volte discordano tra loro i nomi contenuti nelle
collezioni di leggi con quelli che figurano in altre pubblicazioni ufficiali
(almanacchi, calendari, eccetera) che altre volte ancora si trovano nomi
discordanti nelle carte d'archivio. In tali casi, non infrequenti, è stato
preferito il titolo del fondo che è parso originario o più chiaro e
corrispondente alle funzioni della magistratura, e quindi al contenuto del
fondo, anche se difforme da quello in un primo momento segnalato dalle
redazioni locali. Un'ultima precisazione è necessaria perché si intenda meglio il
collegamento che si è voluto stabilire tra le descrizioni storico-giuridiche
che compaiono nei repertori e quelle dei fondi che vi corrispondono nei
singoli Archivi di Stato. La voce del repertorio riflette lo stato " di diritto "
dell'ufficio o istituto considerato nella sua tipicità, mentre le voci dei
singoli fondi descrivono la situazione " di " atto " delle carte, oltre le
eventuali peculiarità locali dell'ufficio o istituto (ad esempio, la data in cui
gli uffici o istituti furono, in base a singoli provvedimenti, introdotti in
determinati territori o quella dell'inizio del loro effettivo funzionamento). Ciò può spiegare anche qualche ripetizione di provvedimenti legislativi o
di altre informazioni, che, per chiarezza e comodità di lettura, si è
volutamente lasciata in qualche voce di Archivio di Stato. Comunque, per
la completezza dell'informazione, ci si dovrà sempre rifare ai repertori,
ove si trova anche l'indicazione delle fonti dei provvedimenti citati.
18. Qualche considerazione finale. Abbiamo già detto che non è compito di questa introduzione anticipare
giudizi sulla Guida generale (degli inevitabili errori che essa contiene sarà
gradita la segnalazione da parte di chi avrà occasione di rilevarli). Tuttavia ci sembra giusto esporre qualche considerazione suggerita sia
dallo svolgimento che dal risultato del lavoro. La prima osservazione è che la condizione degli Archivi di Stato italiani è
apparsa lungi dall'essere soddisfacente. In particolare, il regno d'Italia e
la repubblica italiana non sono stati buoni custodi e amministratori della
memoria collettiva costituita dagli archivi da essi stessi prodotti. Colpisce
innanzi tutto la incuria nella conservazione degli archivi correnti e di
deposito dei pubblici uffici; ne consegue che i fondi postunitari non sono
tutti presenti negli Archivi di Stato o lo sono in modo discontinuo. Molti
Archivi non conservano integralmente fondi importanti come quelli della
prefettura e dell'intendenza di finanza. Quanto ai ministeri e agli altri
organi centrali, basta scorrere la voce dedicata all'Archivio centrale dello
Stato per coglierne le vistose lacune. I danni prodotti dalle guerre e dalle
calamità naturali (ma vanno aggiunti quelli causati da scarti insensati
operati anche all'interno degli stessi Archivi di Stato) contribuiscono a
creare la poco confortante situazione. La seconda osservazione è che, pur nello stato di fatto sopra lamentato,
il patrimonio documentario conservato negli Archivi di Stato italiani è
ricchissimo per quantità e qualità. Fra l'altro, le differenze che discendono
dal pluralismo e dalle varietà degli ordinamenti statali preunitari danno
luogo a una ricca tipologia che la Guida ha come merito non secondario di suggerire. Si va dagli
archivi che traggono origine dal comune medioevale a quelli di impianto e
tradizione dinastici, da quelli delle grandi capitali regionali a quelli
periferici delle province meridionali, a quelli infine che hanno subito
rimaneggiamenti totali o parziali in base all'ordinamento per materia (in
modo quasi totale, solo l'Archivio di Milano). Compaiono per la prima volta nella Guida alcuni archivi comunali che, già
oggetto, specie nel secolo scorso, di ricerche e riordinamenti ad opera di
società di storia patria o di singoli studiosi, sono di recente entrati negli
Archivi di Stato in virtù del già ricordato aumento del numero degli Archivi
e della creazione delle Sezioni operata dalle leggi del 1939 e del 1963. Più particolari osservazioni potrebbero farsi circa gli ordinamenti
effettuati nel corso di un secolo negli Archivi di Stato e circa la quantità e
qualità dei mezzi di corredo approntati. Ci limiteremo a dire che la
scarsezza e la discontinuità della inventariazione, e la difformità e
spesso lo scarso rigore dei criteri volta a volta per essa adottati, non ha
reso possibile completare e dare alle stampe che poche Guide - o, come
si usa dire, Guide-inventari - che descrivano integralmente, a un medio
livello di analisi, il contenuto dei singoli Archivi di Stato. Queste
Guide-inventari scarseggiano ancora in modo preoccupante e la loro
mancanza ha costituito una delle maggiori difficoltà incontrate nella
preparazione della Guida generale Nella principale
delle collane edite dall'amministrazione archivistica (le "Pubblicazioni
degli Archivi di Stato", iniziate nel 1951 e giunte oggi al vol. XCVIII) le
Guide si limitano agli Archivi di Siena (tre volumi, 1951 e 1977), di Massa
(1952) e di Livorno (1961): non a caso sono tutte relative agli Archivi
della Toscana, sulla scia della tradizione inaugurata dal Bonaini negli anni
a cavaliere dell'Unità. Pure toscano è quello che viene tuttora
considerato il capolavoro dell'archivistica italiana: l'Inventario dell'Archivio
di Stato di Lucca, iniziato da Salvatore Bongi nel 1872 e continuato poi
fino all,VIII volume, uscito nel 1980. Fuori delle collane ufficiali, sono da
ricordare le Guide - di diversa scala e importanza e ispirate a diversi
criteri redazionali - del Bonelli per Brescia (1924), del Casetti per Trento e
il Trentino (1961), del Da Mosto per Venezia (1937-1940), del Perroni per
Trrieste (1933), del Drei per Parma (1941), del Dallari per Reggio Emilia,
pubblicato nel vol. VI del Mazzatinti (1910), del Lodolini per Roma (1932),
del Trinchella per Napoli (1862 e poi 1872), del Cassese per Salerno
(1957), del Lippi per Cagliari (1902). Queste Guide sono ormai in parte
notevole di scarsa utilità. Le voci della Guida generale relative ai suddetti
Archivi ne hanno comunque tenuto conto e hanno avuto cura di
segnalare quanto di esse più vistosamente non corrisponda allo stato
attuale delle cose. . Altra difficoltà, nella insufficienza di più
analitici mezzi di corredo, è consistita nella mancanza di uno strumento,
generalizzato e omogeneo, di semplice registrazione dei dati essenziali
di ciascun fondo. Una catalogazione del genere è stata impostata,
mediante una scheda unificata, proprio in occasione di questa Guida e
dovrà - si confida - costituire d'ora innanzi una dotazione permanente di
ogni istituto archivistico. Malgrado gli sforzi della redazione centrale per predisporre norme e
strumenti atti a dare omogeneità alle singole voci, il lettore noterà una
certa divergenza tra di esse, del resto non facilmente eliminabile.
Vogliamo dire che la scala delle voci, rispetto alla consistenza e al pregio
dei singoli Archivi di Stato, non è del tutto uniforme non solo per la
diversa natura dei fondi descritti ma anche per la diversità esistente
negli ordinamenti e nella quantità e qualità dei mezzi di corredo, nonché
per la diversa perizia e buona volontà dimostrata dagli archivisti incaricati
di redigere in loco la prima stesura della voce e di procedere poi, in un
proficuo, reciproco scambio di esperienze con la redazione centrale, ai
necessari controlli e modifiche. Cosicché la Guida in parte è sintesi di ciò
che era già sufficientemente conosciuto, in parte è approfondimento di
ciò che era parzialmente o superficialmente conosciuto, in parte è frutto
di apposite ricerche, dove più dove meno esaurienti, indotte dallo stesso
lavoro redazionale. D'altra parte, una volta stabilito il livello
d'informazione medio che la Guida doveva comunque contenere, si sono
voluti evitare due possibili errori: tacere quando non si era in possesso
di tutti i dati che si aveva in animo di fornire; sacrificare ; informazioni
importanti, ma saltuarie, per amore di una uniformità che sarebbe
necessariamente risultata uniformità al livello più basso. Così, la
indicazione esplicita dell'esistenza di alcuni fondi, che non si è voluta
omettere quando conosciuta, non implica necessariamente che, laddove
la segnalazione manca, un analogo fondo non esista: esso può essere
confuso o frammisto ad altri. Sarebbe lecito infine chiedersi in quale momento dell'evoluzione degli
studi storici italiani cada la pubblicazione della Guida generale e quale
tipo di risposta essa sia in grado di fornire alle richieste che oggi salgono
dal campo storiografico. Ad alcuni dei problemi che nascono quando ci si
pone in una prospettiva di questo tipo gli autori di questa introduzione
hanno provato, qualche anno fa, a dare alcune risposte nel loro scritto
sugli archivi ospitato nella Storia d'Italia edita da Einaudi Cfr. P. D'ANGIOLINI, C. PAVONE, Gli archivi, in Storia d'Italia,
V, i documenti, Torino 1973, pp. 1657-1691. ,cui si fa rinvio. Qui
si può aggiungere che, se la storiografia italiana sta attraversando un
momento che è insieme di crisi e di crescita, una migliore conoscenza del
contenuto degli Archivi di Stato non potrà non giovarle. Ad ogni
ampliamento e rinnovamento di interessi storiografici corrisponde infatti
la spinta alla scoperta e all'uso o, come oggi si ama dire, alla "
invenzione " di nuove fonti; né l'ampliarsi e il differenziarsi delle fonti cui
la appello la nuova storiografia ha portato ad uno scadimento di
importanza di quelle archivistiche. Non solo, ma agli archivi hanno
cominciato a far ricorso anche " scienze umane " diverse dalla storia.
L'ossatura della Guida, se sembra privilegiare le ricerche di storia
istituzionale e di storia politica - quest'ultima la più radicata nella
tradizione italiana - offre in realtà, come già abbiamo accennato, la più
ampia libertà di scelta tematica ai ricercatori, e non pretende di dare loro,
come in parte almeno fanno i cadres de classement francesi, un primo
suggerimento di categorie interpretative, che rischiano peraltro di
fossilizzare l'organizzazione del sapere così come costituita in un dato
momento. Il metodo adottato per la Guida, insomma, non " sistema "
preventivamente il possibile sapere storico costruibile sulla base degli
archivi, ma rinvia questa sistemazione agli interessi, alle tecniche, alla
fantasia dei ricercatori. Ad essi la Guida offre soltanto la certezza
(quando è riuscita a raggiungerla) della collocazione del documento nel
contesto che lo vide nascere. L'integrità e continuità delle serie, questo canone cardine della " dottrina
archivistica " soprattutto come è intesa in Italia, significa, ad esempio, sul
piano storiografico (si pensi soprattutto alla storia quantitativa e a quella
" seriale "), una prima garanzia di omogeneità e di comparabilità dei dati.
Se poi un atto giudiziario, per fare un altro esempio, sia più utile a chi
studia l'evolversi del diritto processuale o invece a chi studia la mentalità
delle streghe o degli eretici e di chi li inviava al rogo, non è compito della
Guida non diremo decidere, ma nemmeno porsi come problema. La Guida
riconducendo, fin dove è stato possibile, il documento alla magistratura
nel cui ambito esso nacque - o, se si preferisce, al soggetto che lo
produsse - si limita da una parte a offrire una chiave di ricerca, dall'altra
ad agevolare la interpretazione della sua genesi. PIERO D'ANGIOLINI, CLAUDIO PAVONE
| INDICE GENERALE DELL'OPERA
| | VOLUME I
| |
| | Introduzione | 1
| | Archivio centrale dello Stato | 33
| | Archivio di Stato di Agrigento | 297
| | Sezione di Archivio di Stato di Sciacca | 310
| | Archivio di Stato di Alessandria | 313
| | Archivio di Stato di Ancona | 333
| | Sezione di Archivio di Stato di Fabriano | 355
| | Archivio di Stato di Arezzo | 359
| | Archivio di Stato di Ascoli Piceno | 387
| | Sezione di Archivio di Stato di Fermo | 408
| | Archivio di Stato di Asti | 429
| | Archivio di Stato di Avellino | 447
| | Archivio di Stato di Bari | 473
| | Sezione di Archivio di Stato di Barletta | 500
| | Sezione di Archivio di Stato di Trani | 503
| | Archivio di Stato di Belluno | 513
| | Archivio di Stato di Benevento | 517
| | Archivio di Stato di Bergamo | 533
| | Archivio di Stato di Bologna | 549
| | Sezione di Archivio di Stato di Imola | 646
| | Archivio di Stato di Bolzano | 663
| | Archivio di Stato di Brescia | 679
| | Archivio di Stato di Brindisi | 713
| | Archivio di Stato di Cagliari | 731
| | Archivio di Stato di Caltanisetta | 767
| | Archivio di Stato di Campobasso | 781
| | Archivio di Stato di Caserta | 803
| | Archivio di Stato di Catania | 825
| | Sezione di Archivio di Stato di Caltagirone | 848
| | Archivio di Stato di Catanzaro | 855
| | Sezione di Archivio di Stato di Lamezia Terme | 880
| | Sezione di Archivio di Stato di Vibo Valentia | 882
| | Archivio di Stato di Chieti | 889
| | Sezione di Archivio di Stato di Lanciano | 917
| | Archivio di Stato di Como | 927
| | Archivio di Stato di Cosenza | 957
| | Sezione di Archivio di Stato di Castrovillari | 982
| | Archivio di Stato di Cremona | 987
| | Archivio di Stato di Cuneo | 1015
| | Archivio di Stato di Enna | 1031
| |
| |
| | VOLUME II
| |
| | Archivio di Stato di Ferrara | 1
| | Archivio di Stato di Firenze | 17
| | Sezione di Archivio di Stato di Prato | 175
| | Archivio di Stato di Foggia | 199
| | Sezione di Archivio di Stato di Lucera | 219
| | Archivio di Stato di Forlì | 231
| | Sezione di Archivio di Stato di Cesena | 257
| | Sezione di Archivio di Stato di Rimini | 266
| | Archivio di Stato di Frosinone | 279
| | Sezione di Archivio di Stato di Anagni-Guarcino | 294
| | Archivio di Stato di Genova | 299
| | Archivio di Stato di Gorizia | 355
| | Archivio di Stato di Grosseto | 377
| | Archivio di Stato di Imperia | 397
| | Sezione di Archivio di Stato di San Remo | 411
| | Sezione di Archivio di Stato di Ventimiglia | 417
| | Archivio di Stato di Isernia | 425
| | Archivio di Stato di L'Aquila | 435
| | Sezione di Archivio di Stato di Sulmona | 461
| | Archivio di Stato di La Spezia | 469
| | Archivio di Stato di Latina | 483
| | Archivio di Stato di Lecce | 499
| | Archivio di Stato di Livorno | 527
| | Archivio di Stato di Lucca | 567
| | Archivio di Stato di Macerata | 687
| | Sezione di Archivio di Stato di Camerino | 737
| | Archivio di Stato di Mantova | 759
| | Archivio di Stato di Massa | 813
| | Sezione di Archivio di Stato di Pontremoli | 844
| | Archivio di Stato di Matera | 851
| | Archivio di Stato di Messina | 863
| | Archivio di Stato di Milano | 891
| | Archivio di Stato di Modena | 993
| |
| | VOLUME III
| |
| | Archivio di Stato di Napoli | 1
| | Archivio della badia di Cava | 144
| | Archivio dell'Abbazia di Montecassino | 147
| | Archivio dell'Abbazia di Montevergine | 150
| | Archivio di Stato di Novara | 163
| | Sezione di Archivio di Stato di Verbania | 193
| | Archivio di Stato di Nuoro | 207
| | Archivio di Stato di Oristano | 217
| | Archivio di Stato di Padova | 221
| | Sezione di Archivio di Stato di Este | 277
| | Archivio di Stato di Palermo | 287
| | Sezione di Archivio di Stato di Termini Imerese | 353
| | Archivio di Stato di Parma | 361
| | Archivio di Stato di Pavia | 439
| | Archivio di Stato di Perugia | 473
| | Sezione di Archivio di Stato di Foligno | 511
| | Sezione di Archivio di Stato di Gubbio | 521
| | Sezione di Archivio di Stato di Spoleto | 533
| | Archivio di Stato di Pesaro | 551
| | Sezione di Archivio di Stato di Fano | 569
| | Sezione di Archivio di Stato di Urbino | 577
| | Archivio di Stato di Pescara | 585
| | Archivio di Stato di Piacenza | 601
| | Archivio di Stato di Pisa | 637
| | Archivio di Stato di Pistoia | 717
| | Sezione di Archivio di Stato di Pescia | 787
| | Archivio di Stato di Pordenone | 807
| | Archivio di Stato di Potenza | 823
| | Archivio di Stato di Ragusa | 851
| | Sezione di Archivio di Stato di Modica | 860
| | Archivio di Stato di Ravenna | 869
| | Sezione di Archivio di Stato di Faenza | 897
| | Archivio di Stato di Reggio di Calabria | 925
| | Sezione di Archivio di Stato di Locri | 946
| | Sezione di Archivio di Stato di Palmi | 948
| | Archivio di Stato di Reggio nell'Emilia | 953
| | Archivio di Stato di Rieti | 999
| | Archivio di Stato di Roma | 1021
| | Archivio di Stato di Rovigo | 1281
| |
| | VOLUME IV
| |
| | Archivio di Stato di Salerno | 1
| | Archivio di Stato di Sassari | 35
| | Archivio di Stato di Savona | 53
| | Archivio di Stato di Siena | 83
| | Archivio di Stato di Siracusa | 217
| | Sezione di Archivio di Stato di Noto | 239
| | Archivio di Stato di Sondrio | 245
| | Archivio di Stato di Taranto | 263
| | Archivio di Stato di Teramo | 283
| | Archivio di Stato di Terni | 315
| | Sezione di Archivio di Stato di Orvieto | 339
| | Archivio di Stato di Torino | 361
| | Archivio di Stato di Trapani | 643
| | Archivio di Stato di Trento | 661
| | Archivio di Stato di Treviso | 727
| | Archivio di Stato di Trieste | 755
| | Archivio di Stato di Udine | 799
| | Archivio di Stato di Varese | 839
| | Archivio di Stato di Venezia | 857
| | Archivio di Stato di Vercelli | 1149
| | Sezione di Archivio di Stato di Biella | 1188
| | Sezione di Archivio di Stato di Varallo | 1213
| | Archivio di Stato di Verona | 1241
| | Archivio di Stato di Vicenza | 1325
| | Sezione di Archivio di Stato di Bassano del Grappa | 1370
| | Archivio di Stato di Viterbo | 1381
|
|